Sentenza n. 258/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n.683 del 30.11.2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, anche Ambito Territoriale di Ancona, il 17.2.2025, a mezzo pec, oltre che alla Direzione Generale del Personale, ai fini dell’attivazione della Carta Docente, in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento dell'amministrazione a una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito e alle competenti articolazioni territoriali, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposta la corresponsione delle somme relative agli anni scolastici considerati. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L'amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. È stata inoltre richiesta la misura dell'indennizzo prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli il termine di 120 giorni dall'investitura e i poteri necessari all'esecuzione. Ha respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la nomina del Commissario e non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. L'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta del docente riconosciuto dal giudicato del Giudice del Lavoro.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la richiesta di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto l'indennizzo è stato negato, ritenendosi sufficiente la nomina del Commissario ad acta.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la procedibilità dell'azione esecutiva richiede che il titolo sia stato notificato all'amministrazione e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- Quando una sentenza passata in giudicato che riconosce una prestazione patrimoniale a carico della pubblica amministrazione non è stata eseguita, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale adempimento, salvo imputare le somme eventualmente già corrisposte.
- La nomina preventiva di un Commissario ad acta costituisce una misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione; il Commissario assume le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatico: può essere negato quando non sussistano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del Commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a incentivare l'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione inadempiente è condannata alle spese quando l'inottemperanza sussiste al momento della proposizione del ricorso, anche se l'attività difensiva dell'amministrazione è meramente formale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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