Ordinanza n. 13394/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per l’assunzione di 350 vigili del fuoco, disposta in sede di scorrimento della graduatoria per condizioni di salute ritenute causa di esclusione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che, in sede di scorrimento della graduatoria, ne ha disposto l’esclusione dal concorso per l’assunzione di 350 unità nella qualifica di vigile del fuoco. Ha inoltre impugnato il verbale della commissione medica, nel quale alcune patologie e condizioni cliniche sono state ritenute causa di esclusione ai sensi del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019, art. 1, comma 4, allegato A, punto 13, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa la scheda medica. Dal testo dell’ordinanza non risultano ulteriormente specificati i motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia né ha deciso la domanda di annullamento. Rilevato che l’organo incaricato della verificazione disposta con precedente ordinanza non aveva depositato la relazione né fornito aggiornamenti sulle operazioni svolte, il Collegio ha eccezionalmente prorogato sino al 30 settembre 2026 il termine per l’esecuzione della verificazione, precisando che non saranno ammesse ulteriori proroghe e richiamando i doveri del verificatore previsti dagli artt. 19, comma 3, e 20, comma 1, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 novembre 2026. È stata inoltre ordinata la comunicazione dell’ordinanza al Direttore del CEMAD presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma e disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Norme richiamate nel contesto dell’attività istruttoria del giudizio amministrativo.
art. 19, comma 3, c.p.a.
Norma richiamata per rammentare i doveri del verificatore nell’esecuzione dell’incarico.
art. 20, comma 1, c.p.a.
Norma richiamata per rammentare i doveri del verificatore nell’esecuzione dell’incarico.
art. 1, comma 4, allegato A, punto 13, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Disposizione indicata nel verbale della commissione quale base normativa della valutazione di esclusione per condizioni di salute.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Base normativa per la protezione e l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base normativa, come modificata dal d.lgs. n. 101/2018, per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta dal giudice amministrativo non è stata eseguita entro il termine assegnato e il verificatore non ha depositato la relazione né fornito aggiornamenti, il giudice può, in via eccezionale, prorogare il termine per l’adempimento e fissare una nuova udienza per il seguito del giudizio.
- La proroga del termine per l’esecuzione della verificazione può essere concessa anche in assenza di un’istanza espressa e motivata del verificatore, purché ciò avvenga in via eccezionale; il giudice può contestualmente stabilire che il nuovo termine non sia ulteriormente prorogabile.
- Quando il provvedimento giudiziario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre, in caso di diffusione, l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo o sanitario delle persone interessate.
Come è indicizzato
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