Sentenza n. 62/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, del decreto n. -OMISSIS-del 30.12.2024, comunicato al ricorrente in pari data, con cui la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha disposto la sospensione della patente nautica n. -OMISSIS- del ricorrente per un periodo di giorni dieci, decorrente dalla effettiva consegna da effettuarsi entro il termine di giorni dieci dalla notifica del decreto impugnato; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto e, in particolare, ove occorra, della comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 30.12.2024 di accompagnatoria del predetto decreto, della nota prot. n. -OMISSIS- del 22.10.2024 e del verbale di inchiesta sommaria n. -OMISSIS-, predisposto dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli e da questa trasmesso alla Direzione Marittima di Bari con foglio prot. n. -OMISSIS-del 24.09.2024, conosciuto solo perché richiamato nel decreto n. -OMISSIS-del 30.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sospensione della patente nautica per dieci giorni, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare patente nautica)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Capitaneria di Porto di Gallipoli aveva sospeso per dieci giorni la sua patente nautica, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990, difetto di motivazione, difetto assoluto di istruttoria e manifesta contraddittorietà. La sospensione era stata adottata ai sensi dell’art. 40, comma 2, lett. b), del d.m. 29 luglio 2008, n. 146, sul presupposto di atti di imprudenza o imperizia nella conduzione dell’unità da diporto tali da compromettere l’incolumità pubblica o produrre danni. Il ricorrente aveva invece rappresentato che il sinistro era derivato da una repentina manovra di emergenza necessaria per evitare l’abbordo di una cima semi-affiorante. Dagli atti risultava inoltre che la stessa Capitaneria, con successiva ordinanza di archiviazione e annullamento in autotutela del verbale di illecito amministrativo, aveva rilevato l’insufficienza degli elementi probatori, osservando che la ricostruzione degli accertatori era stata effettuata a distanza di tempo e non sulla base di fatti direttamente percepiti durante l’evento, e che il ricorrente aveva fornito una plausibile spiegazione alternativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di sospensione. Ha confermato le valutazioni già espresse in sede cautelare, rilevando che la sospensione prevista dall’art. 40, comma 2, lett. b), del d.m. n. 146/2008, pur avendo finalità cautelare e preventiva e non costituendo sanzione accessoria, presuppone l’accertamento, da parte dell’autorità marittima competente, di una condotta di imprudenza o imperizia imputabile al titolare della patente, idonea a compromettere l’incolumità pubblica o a produrre danni. Nel caso concreto tale condotta non risultava accertata con sufficiente verosimiglianza. Il decreto non aveva spiegato perché dovessero ritenersi dimostrate proprio le condotte che la stessa amministrazione aveva successivamente ritenuto non accertate o comunque non adeguatamente provate. Il giudice ha quindi ravvisato un deficit istruttorio e motivazionale, anche in ragione dell’omessa considerazione delle dettagliate giustificazioni del ricorrente e della plausibile ricostruzione alternativa dell’accaduto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e le ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di sospensione deve essere adeguatamente motivato, soprattutto quanto all’accertamento della condotta imprudente o imperita posta a fondamento della misura.
art. 6 l. 241/1990
La decisione richiama la disposizione nell’ambito della censura relativa all’istruttoria, senza svilupparne uno specifico autonomo profilo interpretativo.
art. 40 d.m. 29 luglio 2008, n. 146
La patente può essere altresì sospesa [...] quando l’abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l’incolumità pubblica o da produrre danni.
La sospensione cautelare e preventiva della patente nautica richiede l’accertamento di una responsabilità del titolare per atti di imprudenza o imperizia; in assenza di adeguati elementi probatori, il potere non può essere legittimamente esercitato.
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata per i presupposti della tutela cautelare, individuati nel fumus boni iuris e nel periculum in mora.
art. 4 l. 689/1981
La decisione richiama la disposizione con riferimento alle cause di esclusione della responsabilità e alla plausibile spiegazione alternativa fornita dal ricorrente nel procedimento sanzionatorio.
Massime di principio
- La sospensione della patente nautica prevista dall’art. 40, comma 2, lett. b), del d.m. n. 146/2008, pur avendo natura cautelare e preventiva e non costituendo sanzione amministrativa accessoria, presuppone l’accertamento di atti di imprudenza o imperizia imputabili al titolare, tali da compromettere l’incolumità pubblica o produrre danni.
- Il provvedimento di sospensione della patente nautica è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l’amministrazione non dimostri con adeguati elementi probatori la condotta imprudente o imperita e non spieghi le ragioni per cui disattende una plausibile ricostruzione alternativa dell’evento fornita dall’interessato.
- Sussiste contraddittorietà dell’azione amministrativa quando l’autorità adotta la sospensione della patente sulla base di una condotta ritenuta accertata, ma la stessa amministrazione, in un successivo atto di archiviazione e annullamento del verbale, riconosce l’insufficienza degli elementi probatori e l’assenza di fatti direttamente accertati dagli operanti.
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