Cassazione Penale, Sentenza n. 25262/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia sostenendo la violazione di legge e vizio di motivazione per non aver applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art.131-bis c.p. Hanno dedotto che la condotta era sostanzialmente inoffensiva: un unico fallimento istanziato da una sola società, soltanto due domande di insinuazione al passivo, assenza di abitualità e soggettività colposa da inesperienza. La difesa ha lamentato che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto gli elementi oggettivi favorevoli, non ha dato applicazione all'art.131-bis e non ha motivato adeguatamente la scelta negativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui, pur sussistendo alcuni elementi favorevoli, prevale la rilevanza dell'elemento temporale e della colpevolezza: l'omessa tenuta delle scritture contabili si è protratta per quattro anni, elemento che, combinato con il grado di colpa, esclude la particolare tenuità del fatto. Di conseguenza è stato confermato l'esito del giudizio di merito (condanna per bancarotta semplice documentale, pena già inflitta in abbreviato) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.131-bis cod. pen.
La norma sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione congiunta di disvalore dell'azione, danno/ pericolo e grado di colpevolezza, nonché l'assenza di elementi incompatibili (motivi futili o abietti, crudeltà, minorata difesa della vittima). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la lunga durata dell'omissione contabile e il conseguente grado di colpa prevalgono sugli elementi favorevoli, escludendo l'applicabilità dell'art.131-bis.
art.217 comma 2 legge fallimentare
Norma qualificante il reato di bancarotta semplice documentale; è la fattispecie per la quale gli imputati sono stati condannati in primo grado e confermati in appello.
art.216 comma 1 n.2 legge fallimentare
Riferimento alla più grave ipotesi contestata (bancarotta fraudolenta documentale) che però è stata derubricata a bancarotta semplice documentale nel giudizio di merito.
art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti procedurali inerenti ai motivi di ricorso; qui il ricorso unico e comune era soggetto ai limiti di motivazione imposti dall'art.173 disp.att. ed è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza.
art.616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per motivi di ricorso ritenuti infondati; la Suprema Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 in ragione dell'inammissibilità.
Ordinanza Sezioni Unite n.13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza di riferimento che chiarisce l'ambito dell'istituto della particolare tenuità: comporta una valutazione composita (condotta, danno, colpevolezza) e la previsione di criteri di esclusione; la Corte di legittimità ha fatto richiamo a tali principi nel rigettare il ricorso.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva che bilancia condotta, danno/pericolo e grado di colpevolezza; nessuno di questi elementi da solo è decisivo.
- La durata della condotta illecita può essere elemento determinante: omissioni protratte nel tempo (es. più anni) aumentano il disvalore e spesso escludono la tenuità.
- Un esiguo numero di creditori o un passivo contenuto non garantiscono automaticamente l'applicabilità della tenuità se la condotta e la colpevolezza risultano rilevanti.
- L'elemento soggettivo (colpa vs dolo, inesperienza vs volontarietà) va adeguatamente valutato e motivato: l'inesperienza può attenuare ma non annullare la rilevanza di una condotta protratta.
- La mancanza di abitualità è un requisito tassativo previsto dalla legge; comportamenti abituali o ripetuti ostacolano l'ammissibilità della causa di non punibilità.
- In sede di impugnazione, l'onere di dimostrare la tenuità è del ricorrente; se il giudice di merito ha motivato la prevalenza di elementi ostativi, la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e obbligo di pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare prospettive di successo prima di proporre ricorso.
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