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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04991/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico in continuazione. Il ricorso conteneva un unico motivo, con cui si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio: in sostanza, si contestava la quantificazione della pena base e dei relativi aumenti/diminuzioni. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura investe un ambito rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo se la motivazione sia assente o manifestamente illogica, mentre nel caso concreto la sentenza impugnata aveva dato conto in modo congruo degli elementi considerati, richiamando i plurimi precedenti dell'imputato e la particolare intensità del dolo. La Corte ha inoltre ritenuto il motivo generico, perché non specificava gli elementi di fatto o di diritto idonei a sorreggere la doglianza, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 1, c.p.

    richiamato quale base della contestazione di continuazione nel reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

  • art. 483 c.p.

    norma incriminatrice del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

  • art. 132 c.p.

    indicato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    indicato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena, in relazione ai criteri di commisurazione.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato per affermare il difetto di specificità del motivo di ricorso, che deve indicare in modo puntuale gli elementi posti a fondamento della censura.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusi pena base e aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti di una motivazione assente, apparente o manifestamente illogica.
  • È manifestamente infondato il ricorso che si limiti a contestare in modo generico la quantificazione del trattamento sanzionatorio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e indicare gli elementi fattuali o giuridici posti a sostegno della censura; in difetto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice faccia riferimento a elementi concreti rilevanti, come i precedenti dell'imputato e l'intensità del dolo, se tali elementi giustificano la scelta sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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