Cassazione Civile, Ordinanza n. 37533/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce da una controversia successoria relativa all’eredità di un de cuius, con pregressi giudizi di merito in cui era stata accertata la lesione della quota di legittima di alcune coeredi e disposta la reintegrazione dell’asse. Dopo varie sentenze non definitive, il Tribunale aveva poi emesso la sentenza definitiva con la divisione dei beni ereditari e con condanna di uno dei condividenti al pagamento di una somma. Gli eredi di una delle originarie attrici avevano appellato deducendo che la sentenza definitiva avesse violato il giudicato formatosi sulle precedenti sentenze non definitive, in particolare quella del 2 dicembre 2009, che secondo loro avrebbe già recepito l’adesione delle parti al progetto divisionale del CTU, rendendo vincolante quella soluzione. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte d’appello escluso il giudicato interno derivante dalle sentenze non definitive del 1997 e 2009; 2) omesso esame del giudicato interno e contraddittorietà/illogicità della motivazione; 3) violazione delle norme sulla divisione ereditaria per mancata pronuncia sul diritto alla divisione dei beni; 4) violazione delle norme sulla divisione per omessa decisione sul diritto alla quota dei frutti degli immobili detenuti da un coerede; 5) violazione delle norme sulla trascrizione e del rapporto tra trascrizione della domanda giudiziale e pignoramento dei creditori del coerede, oltre a omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la sentenza non definitiva del 2 dicembre 2009 non aveva affatto statuito in modo definitivo sulla divisione, ma aveva solo rilevato una sostanziale accettazione del progetto del CTU e disposto la prosecuzione delle operazioni divisionali per l’approvazione del progetto, sicché non si era formato alcun giudicato impeditivo delle ulteriori statuizioni. Ha poi dichiarato inammissibili il terzo, quarto e quinto motivo per difetto di specificità, carenza di autosufficienza e introduzione di questioni non adeguatamente devolute nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla sulle spese per mancata costituzione degli intimati, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la sentenza non definitiva richiamata non aveva prodotto un giudicato sulla divisione ereditaria: il riferimento all’adesione delle parti al progetto del CTU non valeva come approvazione definitiva del progetto, essendo stata espressamente disposta la prosecuzione del giudizio per l’approvazione dello stesso. Ha inoltre escluso che la motivazione della Corte d’appello fosse omessa, apparente o logicamente incompatibile, poiché la questione del giudicato era stata esaminata e risolta con motivazione sufficiente. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché formulati in modo non autosufficiente e non specifico, senza chiara indicazione dei motivi di appello o degli atti rilevanti, e in parte perché introducevano questioni non risultanti essere state devolute in appello. La Corte ha dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato si forma solo sulle questioni effettivamente decise con statuizione definitiva; un riferimento non decisorio o una mera adesione al progetto divisionale non basta a precludere ulteriori decisioni
art. 713 c.c.
richiamato come norma sulla divisione ereditaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
art. 718 c.c.
richiamato come norma sulla divisione ereditaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
art. 724 c.c.
richiamato come norma sulla divisione ereditaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
art. 729 c.c.
richiamato come norma sulla divisione ereditaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
art. 2653 c.c.
richiamato in relazione alla trascrizione della domanda giudiziale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente devoluta e specificata
art. 2644 c.c.
richiamato in relazione al conflitto tra trascrizioni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente devoluta e specificata
art. 360, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio per violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, n. 5, c.p.c.
la censura motivazionale è ammessa solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più proponibili doglianze di mera contraddittorietà o insufficienza
art. 366, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve contenere motivi specifici e autosufficienti; non basta un generico rinvio ad atti del giudizio di merito
art. 366, n. 6, c.p.c.
necessaria puntuale indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda
art. 327 c.p.c.
richiamato per affermare la decadenza dalla facoltà di impugnazione tardiva
art. 332 c.p.c.
l’inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio non produce effetti quando la causa è scindibile e la parte è ormai decaduta dall’impugnazione tardiva
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 175 c.p.c.
richiamato a fondamento del dovere del giudice di evitare dilazioni superflue
art. 127 c.p.c.
richiamato a fondamento del dovere del giudice di evitare dilazioni superflue
art. 140 c.p.c.
richiamato con riguardo alla notificazione per irreperibilità o rifiuto, ma la Corte ha ritenuto superfluo disporre integrazioni vista l’infondatezza prima facie del ricorso
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per delimitare i casi di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il giudicato interno o esterno sulle sentenze non definitive si forma solo sulle statuizioni effettivamente definitive e non su meri passaggi motivazionali o su enunciazioni incidentali; se la decisione dispone la prosecuzione del giudizio per completare l’istruzione o per approvare un progetto divisionale, non si determina un vincolo preclusivo sulla successiva decisione di merito.
- Nel ricorso per cassazione il vizio motivazionale è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non sono più deducibili, come tali, censure di semplice contraddittorietà, insufficienza o illogicità della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
- La deduzione di violazione di legge non può essere usata per surrogare una censura di omessa pronuncia: occorre individuare con precisione il capo della decisione mancato e dimostrare che la questione sia stata ritualmente devoluta al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: chi denuncia un’omessa pronuncia o una questione non esaminata deve indicare chiaramente dove e come la questione sia stata proposta nei gradi di merito, non essendo sufficiente un generico richiamo alle conclusioni o agli atti del processo.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni non trattate nel giudizio di appello e non rilevabili d’ufficio; la Corte di legittimità verifica la correttezza della decisione impugnata nei limiti del thema decidendum già formato in appello.
- In presenza di un ricorso prima facie infondato, il giudice di legittimità può evitare adempimenti processuali superflui, come l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione di notifiche viziate, quando ciò comporterebbe soltanto un inutile aggravio e ritardo senza vantaggi per la tutela effettiva delle parti.
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