Sentenza n. 376/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 9.5.2024, n. 528.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 9 maggio 2024, n. 528, relativa all'attribuzione della carta del docente per cinque annualità scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 9 maggio 2024, n. 528, che aveva condannato il Ministero ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta di parte, ha inoltre applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
L'inutile decorso del termine dilatorio costituisce, nel caso concreto, il presupposto temporale per agire in giudizio contro l'inottemperanza dell'amministrazione all'esecuzione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
€ 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato
La disposizione consente, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, la fissazione di una penalità di mora quale misura coercitiva dell'adempimento; la decorrenza è fissata dal giudice al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta.
Massime di principio
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il privato può agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della condanna pronunciata nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non contesti nel merito l'obbligo derivante dal giudicato e persista nell'inadempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Su richiesta della parte vittoriosa e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandone importo, decorrenza e termine finale in funzione dell'effettiva esecuzione del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta può essere affidata a un dirigente dell'amministrazione debitrice, con il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione una volta accertato il protrarsi dell'inottemperanza.
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