Ordinanza n. 2098/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio/inadempimento formatosi sull’istanza del 7 agosto 2025, diretta a ottenere l’adozione di atti repressivi conseguenti al diniego di una pratica edilizia di condono relativa a una sopraelevazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito contro il silenzio/inadempimento del Comune di Palermo sull’istanza presentata via PEC il 7 agosto 2025. L’istanza era finalizzata all’adozione di provvedimenti repressivi in relazione alla sopraelevazione di un immobile sito in Palermo, dopo il diniego di una pratica edilizia di condono presentata dalla controinteressata e il rigetto intervenuto a seguito della denuncia di irregolarità urbanistica formulata dalla ricorrente. È stata altresì chiesta, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda contro il silenzio. Ha ritenuto assolutamente necessario acquisire dal Comune documentati chiarimenti sulla pratica edilizia oggetto del giudizio, disponendo gli incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Il Comune dovrà adempiere entro il termine di quaranta giorni liberi prima della camera di consiglio fissata per il 6 ottobre 2026. Il giudizio è stato quindi rinviato a tale data per la prosecuzione e la discussione del merito. La questione della nomina del commissario ad acta e la fondatezza dell’azione avverso il silenzio restano da decidere.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su un’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la documentazione disponibile non consente di ricostruire compiutamente la pratica amministrativa, il giudice può disporre l’acquisizione di documentati chiarimenti dall’amministrazione intimata prima di definire il merito.
- La fissazione di un termine per l’adempimento dell’incombente istruttorio e il rinvio a una successiva camera di consiglio consentono al giudice di mantenere aperto il contraddittorio e di riservare a quella sede la decisione sulla sussistenza dell’obbligo di provvedere e sulle eventuali misure consequenziali.
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