Sentenza n. 169/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, comunicata il 9 agosto 2023, resa dal dirigente del Settore Attività Produttive e Edilizia del Comune di Parma – S.O. Sportello Unico per le attività produttive e l'edilizia, in esito all'istanza di permesso di costruire n. 1522/2023 presentata dalla F.lli Di Martino S.p.a. in data 15 giugno 2023, assunta al protocollo dell'ente con n. 110607, inerente l'area di proprietà dell'istante ubicata in Parma, via dell'Agricoltura, per la realizzazione di fabbricato adibito a deposito nel lotto B07 del Pua “Ca' Rossa”; 2) ove occorra, del parere del Consorzio di Bonifica Parmense, prot. n. 7713 del 20 luglio 2023, assunto al prot. del Comune di Parma con n. 136592 del 20 luglio 2023; 3) ove occorra, del parere del Comune di Parma, S.O. Verifica conformità edilizia degli interventi, prot. 148065 dell’1 agosto 2023; 4) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 aprile 2024: 1) del provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di costruire n. 1522/2023 - presentata dalla F.lli Di Martino S.p.a. in data 15 giugno 2023, assunta al protocollo dell'ente con n. 110607, inerente l'area di proprietà dell'istante ubicata in Parma, via dell'Agricoltura, per la realizzazione di fabbricato adibito a deposito nel lotto B07 del Pua “Ca' Rossa”; 2) ove occorra, del parere contrario sull'istanza di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica presentata in data 30 novembre 2023, prot. gen. n. 2614 (fascicolo n. 95/2023), conosciuto attraverso il richiamo effettuato nel preambolo del provvedimento sub 1); 3) ove occorra, del preavviso di diniego sull'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata in data 30 novembre 2023, prot. gen. n. 261429 (fascicolo n. 95/2023), ove ad esso l'amministrazione abbia fatto riferimento laddove menziona il parere contrario sub 2); 4) ove occorra, del provvedimento di rigetto, del 28 febbraio 2024, della richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. gen. n. 261429 (fascicolo n. 95/2023) del 30 novembre 2023, salvo ritenerlo meramente confermativo del parere contrario sub 2) o del preavviso di diniego sub 3) ove ad esso l'amministrazione abbia fatto riferimento laddove menziona il parere contrario sub 2); 5) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso; ...................... per la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito a causa dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi e successivo diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato adibito a deposito, nonché diniego o archiviazione dell’autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e autorità tecnica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente impugnava la determinazione negativa della conferenza di servizi e il successivo diniego del permesso di costruire relativo alla realizzazione di un fabbricato nel lotto B07 del PUA “Ca’ Rossa”, oltre agli atti presupposti e, con motivi aggiunti, al diniego dell’autorizzazione paesaggistica. Il diniego edilizio si fondava principalmente sul parere negativo del Consorzio della Bonifica Parmense, secondo cui, in assenza della prevista cassa di espansione territoriale n. 2 sul canale Naviglio, non sussistevano i presupposti di sicurezza idraulica per nuove edificazioni nel comparto. La ricorrente deduceva: difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento, sostenendo che il proprio progetto prevedeva una laminazione interna idonea a garantire l’invarianza idraulica e che analoghe soluzioni erano state eccezionalmente autorizzate per altri lotti; violazione della disciplina sul permesso di costruire, sull’autorizzazione paesaggistica e sulla conferenza di servizi, per avere l’amministrazione considerato ostativa la mancata presentazione dell’istanza paesaggistica e la carenza di documentazione invece di richiederne l’integrazione; violazione del contraddittorio procedimentale e dell’art. 10-bis l. 241/1990 in relazione al diniego paesaggistico; illegittimità del diniego paesaggistico, ritenuto autonomo rispetto al permesso di costruire. Era inoltre domandato il risarcimento del danno, asseritamente derivante dall’illegittimo impedimento dell’attività d’impresa. La ricorrente chiedeva anche una consulenza tecnica d’ufficio per verificare l’idoneità della laminazione interna.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto non comprovate le censure relative alla tempestività della richiesta di integrazione documentale e alla violazione del contraddittorio nel procedimento paesaggistico, poiché le puntuali contestazioni del Comune non erano state specificamente contraddette e la ricorrente non aveva provato di avere presentato osservazioni al preavviso di diniego. Ha giudicato adeguata la motivazione per relationem della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e del diniego del permesso di costruire, in quanto gli atti richiamati erano specificamente individuati, conoscibili e contenevano le ragioni del dissenso. Il motivo decisivo è stato individuato nella legittimità della scelta di subordinare le nuove edificazioni alla realizzazione della cassa di espansione esterna, prevista dalla pianificazione e necessaria, secondo la valutazione tecnica del Consorzio, alla sicurezza idraulica dell’intero comparto e dei territori a valle. La laminazione interna proposta dalla ricorrente riguardava soltanto il singolo lotto e non dimostrava l’erroneità o l’irragionevolezza della strategia territoriale fondata su un’unica opera di laminazione, ritenuta più efficace, gestibile e sicura rispetto a una pluralità di opere private. Le precedenti autorizzazioni interne erano state considerate eccezionali, temporanee e non ripetibili; pertanto, non configuravano disparità di trattamento né un affidamento al rilascio di ulteriori titoli. Il Collegio ha ritenuto inconferente la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, perché volta a verificare la sola invarianza idraulica del lotto, mentre la ragione ostativa riguardava la sicurezza idraulica complessiva del comparto. Le ulteriori censure sulla documentazione mancante e sul rapporto tra autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire sono state assorbite, essendo sufficiente il motivo relativo alla sicurezza idraulica a sorreggere autonomamente il diniego. Quanto al diniego o all’archiviazione dell’autorizzazione paesaggistica, il TAR ha ritenuto che, essendo già stato negato il titolo edilizio presupponente, la ricorrente non avesse dimostrato alcuna autonoma utilità dell’autorizzazione paesaggistica. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’illegittimità degli atti impugnati. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, l. 241/1990
Disciplina la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona, nell’ambito della quale sono stati acquisiti i pareri contrari posti a fondamento del diniego.
art. 14-bis, comma 2, lett. b), l. 241/1990
La ricorrente lo invocava per sostenere l’obbligo di richiedere integrazioni documentali; il TAR ha ritenuto che la richiesta del Comune fosse stata formulata nei termini assegnati dalla conferenza di servizi.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato mediante il richiamo espresso e conoscibile ai pareri e agli atti presupposti, contenenti le ragioni tecniche del diniego.
art. 6, comma 1, l. 241/1990
La ricorrente lo invocava in relazione ai compiti istruttori del responsabile del procedimento, ma il TAR ha escluso il vizio istruttorio decisivo.
art. 10-bis l. 241/1990
Il TAR ha escluso la violazione del preavviso di rigetto, rilevando che la ricorrente non aveva provato di avere presentato osservazioni e che il Comune aveva adottato il provvedimento conclusivo dopo il termine assegnato.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite
I fatti non specificamente contestati, in particolare la tempestività dell’integrazione documentale e la mancata presentazione di osservazioni, sono stati ritenuti non comprovati dalla ricorrente.
art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004
l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio
La norma riconosce l’autonomia e la natura presupposta dell’autorizzazione paesaggistica; nel caso concreto, tuttavia, il diniego del permesso di costruire per ragioni idrauliche rendeva priva di autonoma utilità la definizione positiva del procedimento paesaggistico.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Richiamato dal Comune, è stato ritenuto comunque applicabile alla dedotta lesione procedimentale, poiché l’esito non avrebbe potuto essere diverso in presenza del parere negativo vincolante sulla sicurezza idraulica.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’illegittimità degli atti, presupposto necessario della responsabilità dell’amministrazione.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è legittima quando l’atto richiamato è specificamente individuato, conoscibile dal destinatario e contiene le ragioni effettivamente recepite dall’amministrazione.
- Nella valutazione della sicurezza idraulica di un comparto urbanizzato, l’amministrazione può privilegiare una cassa di espansione unitaria a valenza territoriale rispetto a sistemi di laminazione interni ai singoli lotti, quando la scelta sia sorretta da valutazioni tecniche relative alla sicurezza complessiva, all’efficienza, alla manutenibilità e alla prevedibilità degli effetti nel lungo periodo.
- La dimostrazione dell’invarianza idraulica riferita al singolo lotto non è sufficiente a superare un diniego fondato sulla necessità di garantire la sicurezza idraulica dell’intero comparto e dei territori a valle, se il privato non dimostra l’irragionevolezza o il travisamento della scelta pianificatoria e tecnica dell’amministrazione.
- Le autorizzazioni eccezionali e temporanee rilasciate in precedenza per interventi analoghi non impongono il rilascio di ulteriori titoli quando l’amministrazione abbia chiarito il loro carattere transitorio e non ripetibile e quando le nuove istanze siano sottoposte a un diverso quadro di sicurezza territoriale.
- In presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente a sorreggerne la legittimità un motivo autonomo non validamente censurato; le doglianze rivolte contro ulteriori motivi possono essere assorbite per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il titolo edilizio presupponente sia stato legittimamente negato, il richiedente deve dimostrare una concreta e autonoma utilità dell’autorizzazione paesaggistica per contestare efficacemente il diniego o l’archiviazione del relativo procedimento.
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