Cassazione Penale, Ordinanza n. 36461/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello, giudice dell'esecuzione, che aveva negato la richiesta di unificazione giuridica di più condanne passate in giudicato in un unico reato continuato. La fattispecie concreta riguardava diversi episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990, commessi in anni diversi (1990, 1992 e 2002), e una successiva condanna per associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. Il ricorso sosteneva, da un lato, che i reati del 1990 e del 1992 dovessero essere considerati espressione di una volizione unitaria rispetto a quelli del 2002; dall'altro, che anche i reati di spaccio dovessero essere ricondotti quale reati-fine dell'associazione mafiosa, con conseguente unificazione di tutti gli illeciti sotto il vincolo della continuazione. La difesa insisteva per l'accoglimento anche con memoria scritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del giudice dell'esecuzione che, applicando i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla volizione unitaria, ha escluso che reati di spaccio commessi in un arco temporale molto ampio potessero essere stati programmati fin dall'origine nelle loro linee essenziali. Ha inoltre considerato non decisivo l'argomento difensivo secondo cui i reati di spaccio sarebbero stati tutti reati-fine dell'associazione mafiosa, osservando che tale deduzione era meramente logica e non supportata da un fondamento probatorio adeguato, anche alla luce della diversità dei soggetti coinvolti nei singoli episodi. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
I singoli episodi di spaccio sono stati considerati come reati autonomi oggetto della richiesta di unificazione, ma la loro distanza temporale ha escluso la configurabilità di una programmazione unitaria ai fini della continuazione.
art. 416-bis c.p.
La condanna per associazione di tipo mafioso non è stata ritenuta sufficiente, nel caso concreto, a unificare automaticamente tutti i reati di spaccio oggetto dell'istanza, in assenza di un adeguato supporto fattuale sulla loro riconducibilità quale reati-fine dell'associazione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, il criterio temporale è un indice rilevante per valutare l'esistenza di una volizione unitaria, ma non è di per sé decisivo: una distanza notevole tra i fatti può legittimare il giudizio di mancanza di programmazione originaria.
- La tesi secondo cui più reati siano unificabili perché sarebbero tutti reati-fine di un'associazione criminosa deve essere sorretta da un concreto supporto fattuale; una mera deduzione logica, non ancorata a dati oggettivi, non è sufficiente a fondare la motivazione.
- In sede di legittimità, la censura sulla continuità tra reati è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una diversa lettura del materiale fattuale già valutato dal giudice di merito, senza evidenziare manifeste illogicità della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36442/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36443/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36444/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36448/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36449/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36451/2025 del 10/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →