Ordinanza n. 9644/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 27 del 16/2/2026 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all'articolo 16 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina; - delle Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10 (Titoli di Servizio), allegate all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 27 del 16/2/2026 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove non contemplano nei servizi valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l'art. 7 (Istanza di partecipazione) dell'OM n. 27 del 16/2/2026. per la declaratoria anche in via cautelare del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso il titolo di studio (diploma o la laurea) e/o abilitazione per la corrispondente classe di concorso valido per l'accesso all'insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, di vedersi riconosciuto la valutazione per intero nella graduatoria ove hanno chiesto l’inclusione - del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina quale servizio d’insegnamento; per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e, per esso, delle relative articolazioni territoriali, al riconoscimento, con “effetti definitivi”, a favore dei ricorrenti, del punteggio per intero in ordine al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi per legge ed al servizio civile assimilato svolti non in costanza di nomina scolastica, nella misura piena riconosciuta al servizio svolto in costanza di nomina pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del Ministero resistente alla determinazione e/o rideterminazione in aumento dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d’Istituto, nei rispettivi Ambiti, a valere nel biennio 2026/2028 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell’ulteriore punteggio spettante su ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e relative tabelle di valutazione dei titoli, nella parte in cui subordinano la valutazione integrale del servizio militare di leva, del servizio sostitutivo assimilato e del servizio civile alla prestazione in costanza di nomina
Esito
La controversia
Cinque docenti hanno impugnato l’Ordinanza ministeriale n. 27 del 2026, relativa all’aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente ed educativo, contestando la previsione secondo cui il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato e il servizio civile sono interamente valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina. I ricorrenti, in possesso del titolo di studio o dell’abilitazione per la classe di concorso conseguiti anteriormente al servizio militare o sostitutivo, hanno chiesto l’annullamento della disciplina nella parte in cui non consente la valutazione integrale del servizio svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non durante una nomina scolastica, nonché l’accertamento del diritto al riconoscimento del relativo punteggio, pari a 12 punti per anno o 2 punti per mese o frazione di almeno 16 giorni, con rideterminazione delle graduatorie. L’ordinanza non esamina ancora nel merito i motivi di illegittimità dedotti, poiché ritiene necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alle procedure di formazione delle graduatorie, acquisire chiarimenti dall’Amministrazione sulla formulazione dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 2026 e regolarizzare la documentazione prodotta dai ricorrenti. In particolare, per uno dei ricorrenti non è stato depositato alcun documento comprovante la posizione lesa; per gli altri la documentazione è priva di idonea asseverazione di conformità all’originale.
La decisione
Il TAR dispone incombenti istruttori e non decide la domanda di annullamento né la domanda di riconoscimento del punteggio. Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alle procedure di formazione delle graduatorie di interesse dei ricorrenti e autorizza la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, tramite pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, secondo le modalità già stabilite dalla Sezione. La notificazione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la prova dell’avvenuta notifica deve essere depositata nei successivi cinque giorni; entrambi i termini sono qualificati come perentori e il loro mancato rispetto è sanzionato con l’improcedibilità. Il Ministero deve depositare, entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, chiarimenti sui fatti di causa e sulla disciplina contenuta nell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 2026. La parte ricorrente deve inoltre regolarizzare, entro venti giorni dalla notificazione o dalla comunicazione, la documentazione relativa alle posizioni azionate e la conformità all’originale degli atti prodotti. La prosecuzione dell’esame è fissata alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
È richiamato quale fondamento normativo della disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
È richiamato con riguardo alle forme di asseverazione della conformità all’originale della documentazione depositata nel processo amministrativo.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005
È richiamato quale disposizione collegata alle modalità di attestazione della conformità all’originale dei documenti.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulla formazione di graduatorie cui partecipano una pluralità di soggetti potenzialmente controinteressati, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione quando ricorrono i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo e l’integrazione del contraddittorio individuale risulta difficoltosa per il numero dei controinteressati.
- I termini fissati dal giudice per la notificazione mediante pubblici proclami e per il deposito della prova dell’avvenuta notificazione possono essere stabiliti come perentori e il loro mancato rispetto comporta l’improcedibilità del ricorso.
- Prima di decidere nel merito, il giudice amministrativo può richiedere all’amministrazione chiarimenti sui fatti di causa e sul contenuto applicativo dell’atto impugnato, assegnando un termine per il deposito della relativa documentazione.
- La parte ricorrente deve fornire, per ciascuna posizione azionata, documentazione idonea a comprovare la lesione dedotta e deve attestare la conformità all’originale degli atti prodotti nelle forme previste dalla disciplina processuale e dal Codice dell’amministrazione digitale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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