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Sentenza

Sentenza del 23/06/2017 n. 15687 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che aveva dichiarato tardivo e quindi inammissibile l'appello dell'Ufficio contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara. L'Ufficio ha sostenuto che la consegna dell'atto di appello all'Ufficiale giudiziario era stata provata dal timbro recante data e numero cronologico, nonostante mancasse la sottoscrizione dell'Ufficiale giudiziario sulla ricevuta. La controversia tra le parti riguardava originariamente la revoca, nei confronti della società, di un credito d'imposta ritenuto eccedente il limite "de minimis".

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo sufficiente, ai fini della prova della tempestiva consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario, il timbro apposto sull'atto con l'indicazione della data e del numero cronologico, successivamente corroborato dall'attestazione dell'Ufficiale giudiziario. Poiché l'atto di appello era stato consegnato il 22 maggio 2009, entro il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado dell'8 aprile 2008, la dichiarazione di tardività era errata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, per il riesame della controversia e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10

    Richiamata in relazione al credito d'imposta oggetto del provvedimento di revoca, in quanto il beneficio era stato ritenuto eccedente il limite previsto dalla disciplina sugli aiuti di importanza minore.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20, 38, 49, 51 e 53

    Le disposizioni disciplinano, nel processo tributario, le modalità delle notificazioni, il deposito degli atti e i termini e requisiti dell'impugnazione. La Corte le interpreta nel senso che la tempestività dell'appello può essere provata anche mediante un'attestazione dell'Ufficiale giudiziario diversa dalla ricevuta formalmente sottoscritta.

  • Art. 327, comma 1, c.p.c.

    "termine lungo per l'impugnazione"

    La norma individua il termine ordinario per impugnare una sentenza in assenza di notificazione della stessa. Nel caso concreto, la consegna dell'appello il 22 maggio 2009 è stata ritenuta tempestiva rispetto alla sentenza depositata l'8 aprile 2008.

  • D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 109

    La ricevuta prevista dalla norma non costituisce l'unico mezzo per dimostrare la consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario; è sufficiente anche un'attestazione idonea, come il timbro recante data e numero cronologico.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 14294 del 2007

    Ha stabilito che la prova della consegna tempestiva dell'atto da notificare non deve necessariamente risultare dalla ricevuta prevista dall'art. 109 del D.P.R. n. 1229 del 1959, potendo derivare anche da un'attestazione dell'Ufficiale giudiziario.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività di una notificazione, rileva il momento in cui l'atto viene consegnato all'Ufficiale giudiziario, non necessariamente il momento in cui la notifica viene completata nei confronti del destinatario.
  • La consegna all'Ufficiale giudiziario può essere provata con modalità diverse dalla ricevuta sottoscritta: un timbro sull'atto recante data e numero cronologico può essere sufficiente, soprattutto se accompagnato da ulteriori attestazioni.
  • Le attestazioni dell'Ufficiale giudiziario relative alla ricezione dell'atto hanno particolare valore probatorio e, secondo l'orientamento richiamato, fanno fede fino a querela di falso.
  • Quando un'impugnazione è stata dichiarata tardiva per carenza formale della prova della consegna, occorre verificare se dagli atti emerga comunque una documentazione certa della data di deposito presso l'Ufficiale giudiziario.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito della controversia sul credito d'imposta: stabilisce soltanto che l'appello era ammissibile e impone al giudice tributario regionale di riesaminare la causa.

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