Cassazione Civile, Ordinanza n. 23409/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite di confini tra due fondi agricoli contigui siti in contrada Grotta, nel Comune di Torregrotta. Un proprietario lamentava che la controparte avesse realizzato un manufatto agricolo lungo la linea di confine, avesse occupato una stradella ritenuta di sua proprietà e una porzione di altra particella con materiali e piante. In primo grado, oltre alla regolazione del confine, erano state decise anche domande sulla proprietà della stradella e su una pretesa servitù di passaggio. Dopo la morte della convenuta, i suoi eredi proponevano appello chiedendo, tra l'altro, la restituzione di una porzione di terreno che la consulenza tecnica aveva indicato come occupata dall'altra parte e l'apposizione dei termini; il soccombente proponeva appello incidentale sostenendo che la stradella fosse di sua esclusiva proprietà. La Corte d'appello, valorizzando i titoli di acquisto e senza rinnovare la C.T.U., riteneva che la stradella fosse di proprietà esclusiva dell'appellato e dichiarava inammissibile, come domanda nuova, la richiesta di rilascio e di apposizione dei termini formulata per la prima volta in appello. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 950 c.c., 111 Cost. e 112 c.p.c., sostenendo che si fosse formato giudicato interno sul punto del confine indicato in primo grado come non certo; 2) violazione degli artt. 950, 115 e 116 c.p.c., per asserito travisamento e erronea valutazione dei titoli di acquisto e omesso esame di un fatto decisivo; 3) violazione degli artt. 950 e 345 c.p.c., per l'affermazione di inammissibilità delle domande di rilascio e apposizione dei termini e per omessa pronuncia sullo sconfinamento lato sud; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. in punto spese. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo inammissibile, il terzo infondato e il quarto assorbito, rigettando integralmente il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che non era configurabile un giudicato interno sulla mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di primo grado; che la Corte d'appello poteva riesaminare i documenti già prodotti e trarne un diverso convincimento, essendo riservata al merito l'interpretazione dei titoli e la valutazione probatoria; che la domanda di rilascio e di apposizione dei termini proposta solo in appello era nuova e quindi inammissibile, perché nell'azione di regolamento di confini l'eventuale rilascio è solo un corollario dell'accertamento del confine e va domandato tempestivamente; che, per effetto del rigetto del ricorso, restava assorbita la censura sulle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con i relativi accessori e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
Disciplina l'azione di regolamento di confini; il rilascio della porzione di fondo può essere solo conseguenza dell'accertamento del confine, ma va dedotto in modo tempestivo quando la controversia si traduca anche in una pretesa recuperatoria.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti, ma non idoneo a fondare la censura sulla pretesa formazione del giudicato interno su una valutazione di fatto.
art. 112 c.p.c.
Riguarda il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non è violato quando il giudice d'appello rivaluta il materiale probatorio entro i limiti delle domande ed eccezioni ritualmente introdotte.
art. 115 c.p.c.
Esprime il principio dispositivo e il vincolo del giudice alle prove offerte dalle parti, salvo il potere di diversa valutazione delle prove già ritualmente acquisite.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per il travisamento delle prove, ma la valutazione del materiale probatorio resta rimessa al giudice di merito.
art. 345 c.p.c.
In appello non sono ammesse domande nuove né nuovi mezzi di prova; la richiesta di rilascio e apposizione dei termini proposta solo in secondo grado è stata dichiarata inammissibile.
art. 343 c.p.c.
Richiamato nella motivazione della Corte d'appello per qualificare come nuove le domande formulate solo in appello.
art. 92 c.p.c.
Censurato in tema di spese, ma la relativa doglianza è rimasta assorbita dal rigetto del ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il n. 5 riguarda un fatto storico e non una questione o un punto giuridico; il motivo ex n. 4 richiede specificità e non può ridursi a una generica richiesta di riesame del merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo deve essere specifico e deve esporre analiticamente le ragioni della censura; altrimenti è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non una questione, un punto della decisione o una diversa lettura delle prove; non è quindi ammissibile usarlo per sollecitare una nuova valutazione del merito.
- La valutazione e l'interpretazione dei documenti prodotti, nonché la scelta delle prove ritenute più persuasive, appartengono al giudice di merito e non possono essere sovvertite in cassazione se la motivazione dà conto, in modo non illogico, delle ragioni del convincimento.
- Nel regolamento di confini, la domanda di rilascio della porzione di terreno occupata non è automaticamente deducibile se la lite è stata introdotta e coltivata come semplice accertamento del confine: quando si vuole anche il recupero materiale della porzione di fondo, la relativa richiesta deve essere formulata tempestivamente nel giudizio di merito.
- In appello non sono ammissibili domande nuove: se una parte, a fronte di un accertamento tecnico che evidenzi ulteriori sconfinamenti, intende ottenere il rilascio o altre pronunce consequenziali, deve formulare compiutamente le relative conclusioni nel giudizio di primo grado.
- La corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di appello di riesaminare liberamente i documenti già acquisiti e di pervenire a una diversa ricostruzione dei confini, purché restino invariati il petitum e la causa petendi ritualmente introdotti.
- La censura sulle spese resta assorbita quando il ricorso viene integralmente rigettato.
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