Cassazione Penale, Ordinanza n. 20303/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per calunnia. La vicenda concreta riguarda la denuncia falsamente presentata dall'imputato di aver subito il furto di uno smartphone, pur sapendo di averlo invece venduto a una persona che, indirettamente, veniva così incolpata. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sulla responsabilità per calunnia, sostenendo che l'accusa non fosse riferibile a una persona determinata, poiché egli non sapeva con certezza chi avesse il telefono, e che difettasse il dolo diretto richiesto per accusare un innocente. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che il procedimento era nato da una querela contro ignoti, che le indagini avevano assunto sviluppi imprevedibili e che mancavano precedenti specifici. La parte civile deposita memoria. La Corte ritiene però generiche le doglianze perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva osservato che, ai fini della calunnia, l'identificazione della persona falsamente accusata non deve essere necessariamente esplicita, purché la persona sia individuabile con certezza dall'autorità giudiziaria; inoltre aveva escluso le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi e per la presenza di numerosi precedenti a carico dell'imputato.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
La calunnia può sussistere anche quando la persona falsamente accusata non sia indicata in modo esplicito, purché sia comunque individuabile con certezza dall'autorità giudiziaria; il giudizio di legittimità ha ritenuto corretta la motivazione sulla riferibilità della falsa incolpazione.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi apprezzabili; la loro esclusione è giustificata se non emergono tali elementi e vi sono, invece, numerosi precedenti a carico dell'imputato.
Massime di principio
- Ai fini della calunnia, l'incolpazione falsa non richiede necessariamente l'indicazione espressa nominativa del soggetto accusato: è sufficiente che la persona offesa sia individuabile con certezza dall'autorità giudiziaria sulla base del contenuto della denuncia e del contesto fattuale.
- Il dolo della calunnia può essere desunto dalla consapevolezza dell'innocenza del soggetto indirettamente accusato e dalla presentazione di una denuncia mendace finalizzata ad attribuire a terzi un fatto penalmente rilevante.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze assertive o non correlate alle rationes decidendi sono inammissibili.
- Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute in assenza di elementi positivi favorevoli e possono essere legittimamente negate quando il precedente penale dell'imputato deponga in senso contrario.
Come è indicizzato
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