Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20303/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per calunnia. La vicenda concreta riguarda la denuncia falsamente presentata dall'imputato di aver subito il furto di uno smartphone, pur sapendo di averlo invece venduto a una persona che, indirettamente, veniva così incolpata. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sulla responsabilità per calunnia, sostenendo che l'accusa non fosse riferibile a una persona determinata, poiché egli non sapeva con certezza chi avesse il telefono, e che difettasse il dolo diretto richiesto per accusare un innocente. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che il procedimento era nato da una querela contro ignoti, che le indagini avevano assunto sviluppi imprevedibili e che mancavano precedenti specifici. La parte civile deposita memoria. La Corte ritiene però generiche le doglianze perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva osservato che, ai fini della calunnia, l'identificazione della persona falsamente accusata non deve essere necessariamente esplicita, purché la persona sia individuabile con certezza dall'autorità giudiziaria; inoltre aveva escluso le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi e per la presenza di numerosi precedenti a carico dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    La calunnia può sussistere anche quando la persona falsamente accusata non sia indicata in modo esplicito, purché sia comunque individuabile con certezza dall'autorità giudiziaria; il giudizio di legittimità ha ritenuto corretta la motivazione sulla riferibilità della falsa incolpazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi apprezzabili; la loro esclusione è giustificata se non emergono tali elementi e vi sono, invece, numerosi precedenti a carico dell'imputato.

Massime di principio

  • Ai fini della calunnia, l'incolpazione falsa non richiede necessariamente l'indicazione espressa nominativa del soggetto accusato: è sufficiente che la persona offesa sia individuabile con certezza dall'autorità giudiziaria sulla base del contenuto della denuncia e del contesto fattuale.
  • Il dolo della calunnia può essere desunto dalla consapevolezza dell'innocenza del soggetto indirettamente accusato e dalla presentazione di una denuncia mendace finalizzata ad attribuire a terzi un fatto penalmente rilevante.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze assertive o non correlate alle rationes decidendi sono inammissibili.
  • Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute in assenza di elementi positivi favorevoli e possono essere legittimamente negate quando il precedente penale dell'imputato deponga in senso contrario.

Come è indicizzato

MaterieCalunnia
RamiReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.