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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20948/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti pubblici addetti alla vigilanza avevano agito in via monitoria per ottenere il pagamento di ore di lavoro eccedenti l'orario ordinario, annotate nella Banca ore. Il Tribunale, in sede di opposizione proposta dall'amministrazione, aveva revocato i decreti ingiuntivi ritenendo mancante una formale autorizzazione allo straordinario e, in parte, maturata la prescrizione quinquennale. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando la necessità di una preventiva autorizzazione espressa del dirigente, prevista dal contratto integrativo e dal CCNL, e negando l'ammissione di un ordine di servizio ritenuto tardivamente prodotto e non indispensabile. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: violazione delle norme sulla prova e sulla retribuzione del lavoro prestato di fatto, sostenendo che lo straordinario, pur in assenza di autorizzazione espressa, era stato svolto su incarico dell'amministrazione o comunque con consenso tacito e quindi doveva essere pagato anche ai sensi dell'art. 2126 c.c.; omesso esame del fatto decisivo costituito dall'effettiva esecuzione delle prestazioni per incarico datoriale; omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo la genericità e l'infondatezza dell'eccezione; omesso esame del valore decisivo dell'ordine di servizio; violazione dell'art. 437 c.p.c. per il mancato ingresso del documento in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo, il terzo, il quarto e il sesto motivo, affermando che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoro straordinario svolto con il consenso del datore di lavoro, anche implicito, va retribuito anche se l'autorizzazione formale manca, è illegittima o non rispetta le previsioni collettive; ha inoltre censurato il mancato esame della prescrizione e ha ritenuto indispensabile il documento richiesto, perché idoneo a chiarire la ricostruzione delle turnazioni. I motivi secondo e quinto sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame, anche sulla prescrizione e sulle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti dei motivi primo, terzo, quarto e sesto, ha dichiarato inammissibili il secondo e il quinto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi enunciati, riesamini la domanda di pagamento del lavoro straordinario alla luce del consenso datoriale anche implicito, valuti l'eccezione di prescrizione rimasta non decisa e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione della prova nell'ambito della doglianza dei ricorrenti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione della prova e del suo apprezzamento da parte del giudice di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla correttezza dell'assetto del rapporto e alla remunerazione della prestazione resa.

  • art. 2126 c.c.

    È la norma che giustifica il diritto al corrispettivo per la prestazione di fatto resa con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, pur in presenza di invalidità o irregolarità delle regole autorizzatorie o dei vincoli collettivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, sia in tema di lavoro straordinario sia in tema di prescrizione.

  • art. 36 Cost.

    Utilizzato come parametro di tutela della retribuzione proporzionata e sufficiente del lavoro effettivamente prestato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti nella doglianza sulla correttezza del ragionamento probatorio e motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare l'omessa pronuncia della Corte territoriale sull'eccezione di prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, con riferimento al momento di decorrenza del termine.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, in tema di rilevabilità e disciplina dell'eccezione.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'interruzione della prescrizione mediante atti idonei.

  • art. 437 c.p.c.

    Interpretato nel senso che nel rito del lavoro possono essere ammessi in appello documenti nuovi indispensabili, cioè idonei a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 2108 c.c.

    Letto in combinazione con la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato per riconoscere il compenso del lavoro straordinario debitamente autorizzato o comunque svolto con il consenso datoriale.

  • art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato quale norma di contesto del pubblico impiego contrattualizzato nella lettura del diritto allo straordinario.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato quale norma di contesto del pubblico impiego contrattualizzato nella lettura del diritto allo straordinario.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato per bilanciare disciplina pubblicistica e diritto alla retribuzione del lavoro effettivamente autorizzato o consentito.

  • art. 35 Cost.

    Richiamato per fondare una lettura dell'art. 2126 c.c. favorevole alla tutela della prestazione di lavoro resa.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoro straordinario effettivamente svolto va retribuito quando risulti eseguito con il consenso del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la prestazione, anche se l'autorizzazione formale manchi, sia illegittima o contrasti con le regole collettive o di spesa.
  • Ai fini del compenso per straordinario, l'autorizzazione può essere anche implicita e desumersi dal comportamento datoriale, purché la prestazione sia stata resa non insciente o prohibente domino.
  • L'art. 2126 c.c. opera in funzione integrativa della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato: la prestazione di fatto va remunerata se coerente con la volontà datoriale, in coerenza con la tutela costituzionale della retribuzione ex art. 36 Cost.
  • Nel rito del lavoro, un documento tardivamente prodotto in appello può essere ammesso ai sensi dell'art. 437 c.p.c. se ha natura di prova indispensabile, cioè se è idoneo a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione dei fatti di causa.
  • La mancata pronuncia del giudice di merito su un'eccezione ritualmente devoluta, quale quella di prescrizione, integra vizio denunciabile in cassazione e impone il riesame della questione in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

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