Cassazione Penale, Sentenza n. 1836/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto la riabilitazione in relazione a sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo la riabilitazione superflua poiché l'effetto estintivo del reato si sarebbe già perfezionato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. La ricorrente ha impugnato sostenendo che la riabilitazione non è totalmente equivalente all'estinzione ai sensi dell'art. 445 c.p.p., perché richiede una valutazione discrezionale del giudice sul completo ravvedimento e sul percorso rieducativo, ed è necessaria per ottenere effetti specifici (ad es. per il riconoscimento della cittadinanza italiana).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità fondata sull'equivalenza assoluta tra estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p. e riabilitazione. La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale più recente che ammette l'interesse alla riabilitazione anche quando la pena sia stata medio tempore estinta ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., sia perché la riabilitazione può essere richiesta in momenti anteriori al decorso del termine quinquennale previsto per l'estinzione, sia perché la riabilitazione comporta una valutazione discrezionale del ravvedimento e del reinserimento sociale non presente nella pronuncia di estinzione. La Corte ha inoltre rilevato l'ulteriore interesse quando la riabilitazione è necessaria per il conseguimento della cittadinanza (richiamando l'art. 6, comma 3, della legge citata). Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame secondo i principi indicati (da svolgersi ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, c.p.p.).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla sentenza negoziata (patteggiamento) cui la riabilitazione è collegata: la condanna era stata pronunciata ai sensi di questa norma
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che prevede l'estinzione del reato in determinate condizioni dopo patteggiamento; il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che tale estinzione rendesse superflua la riabilitazione, tesi invece censurata dalla Cassazione
art. 178 cod. pen.
Norma relativa alla riabilitazione: la Corte ha riconosciuto il diritto del soggetto a chiedere la riabilitazione e l'esigenza di una valutazione discrezionale del giudice sul ravvedimento
art. 686, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nella sentenza in relazione agli effetti dell'iscrizione della pronuncia di riabilitazione nel casellario; la modifica normativa (d.P.R. n. 313/2002) è stata menzionata come rilevante per il valore pratico della riabilitazione
art. 6, comma 3, I. 5 febbraio 1991 n. 92
Normativa richiamata dalla Corte per rilevare che la riabilitazione, a differenza della sola estinzione ex art. 445 c.p.p., può far venir meno gli effetti preclusivi ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedure per lo svolgimento del nuovo giudizio in appello dopo annullamento con rinvio; la Corte ha disposto il rinvio ai sensi di questa norma
Massime di principio
- La domanda di riabilitazione è ammissibile anche se nel frattempo il reato è stato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.; l'estinzione e la riabilitazione producono effetti diversi e non sono automaticamente equivalenti
- La riabilitazione richiede un accertamento discrezionale del giudice sul 'completo ravvedimento' e sul percorso rieducativo del condannato; tale valutazione non è sostituibile dalla mera estinzione del reato
- La riabilitazione può avere rilevanza autonoma per effetti pratici (es. iscrizione nel casellario, rimozione di effetti civili, accesso alla cittadinanza) che l'estinzione ex art. 445 c.p.p. non sempre comporta
- Se il richiedente agisce prima che siano maturati i termini per l'estinzione automatica (es. termini previsti dall'art. 445), è legittimo che il giudice valuti la domanda di riabilitazione; l'interesse sostanziale sussiste anche per chi intende evitare effetti preclusivi nei procedimenti amministrativi o civili
- In caso di annullamento e rinvio la decisione di merito deve attenersi ai principi stabiliti dalla Cassazione e procedere secondo le norme processuali richiamate (tra cui art. 678, comma 1-bis, c.p.p.)
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