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Parere

Parere n. 1175/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto da Unicredit Leasing s.p.a., Intesa San Paolo s.p.a., Società Alba Leasing s.p.a. e G.B. Ricambi s.p.a. contro il Comune di Nonantola e nei confronti della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena e del Comitato Urbanistico di Area Vasta - CUAV per l’annullamento, nella parte in cui sono lesivi dei loro interessi: - del piano urbanistico generale (PUG) del Comune di Nonantola e delle relative delibere di assunzione e di adozione; - della deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 29 giugno 2023, con cui il Comune di Nonantola ha assunto la proposta di Piano Urbanistico generale (PUG), ai sensi dell'art. 45, comma 2, della L.R. 24/2017; - della deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 8 gennaio 2024, con cui il Comune di Nonantola ha approvato l’elaborato denominato "Controdeduzioni alle osservazioni", prot. n. 30768 del 21 dicembre 2023, e ha sottoposto al Consiglio Comunale la proposta di decisione delle osservazioni insieme alla proposta di PUG, come modificati e integrati in recepimento delle osservazioni per gli effetti dell'art. 46, comma 1, L.R. n. 24/2017; - dell’art. 67 della Disciplina del PUG; - per quanto possa occorrere, dello Schema strutturale di assetto del territorio del PUG e dello Schema strutturale di assetto delle aree urbane del PUG, nonché di ogni altro atto del PUG, nella parte in cui non identificano il 2° stralcio del piano particolareggiato di iniziativa privata approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 19 aprile 2007 e convenzionato in data 22 maggio 2007, quale ambito produttivo in corso di attuazione sulla base di strumento urbanistico attuativo vigente - di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente.

Giustizia amministrativa202400979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del Piano urbanistico generale del Comune di Nonantola e dei relativi atti di assunzione, adozione e controdeduzione, nella parte concernente la mancata qualificazione del secondo stralcio di un piano particolareggiato produttivo come ambito produttivo in corso di attuazione.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Le ricorrenti hanno impugnato, con istanza cautelare, il PUG del Comune di Nonantola, le relative deliberazioni e l’art. 67 della Disciplina del PUG, lamentando: la violazione dell’art. 30 d.l. n. 69/2013, dell’art. 10, comma 4-bis, d.l. n. 76/2020 e dell’art. 10-septies d.l. n. 21/2022, nonché il travisamento dei fatti e dei presupposti; la violazione degli artt. 32 e 46 della l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017, il difetto di motivazione, l’illogicità e la contraddittorietà in relazione alla perimetrazione del territorio urbanizzato; infine, la carenza di istruttoria e di motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità e tutela dell’affidamento. Nel corso del procedimento il Comune di Nonantola ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione sottoposta alla Sezione ha quindi riguardato l’effetto processuale dell’opposizione sulla procedibilità del ricorso straordinario e sulla domanda cautelare.

Il parere

La Sezione ha ritenuto comprovato il deposito dell’atto con cui il Comune di Nonantola ha proposto opposizione al ricorso straordinario in data 1° agosto 2024. L’opposizione è stata qualificata come rituale e tempestiva. Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale, senza esame dei motivi di merito, i quali restano assorbiti. Anche la domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione ha ribadito che l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge, poiché il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti al suo utilizzo.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L’opposizione del Comune di Nonantola, proposta il 1° agosto 2024, è stata ritenuta rituale e tempestiva. Essa determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità per trasposizione e non viene esaminata nel merito.

Motivi di ricorso

Le censure relative alla legittimità del PUG e degli atti connessi non sono esaminate, poiché l’opposizione impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L’opposizione al ricorso straordinario consente la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e determina l’improcedibilità del ricorso straordinario.

  • art. 30 d.l. n. 69/2013

    Richiamato dalle ricorrenti quale parametro di legittimità degli atti urbanistici impugnati; la relativa censura non è stata esaminata per effetto della trasposizione.

  • art. 10, comma 4-bis, d.l. n. 76/2020

    Richiamato dalle ricorrenti tra le disposizioni asseritamente violate; la questione di merito è rimasta assorbita.

  • art. 10-septies d.l. n. 21/2022

    Richiamato dalle ricorrenti tra i parametri di legittimità; la censura non è stata esaminata.

  • artt. 32 e 46 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017

    Richiamati in relazione alla perimetrazione del territorio urbanizzato e alla formazione del PUG; le relative questioni non sono state esaminate per l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
  • Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti di avvalersene; tale presupposto viene meno quando una parte esercita il diritto di opposizione.
  • La proposizione dell’opposizione rende assorbita la domanda cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario, senza che il Consiglio di Stato debba esaminarne i presupposti.

Impugnazione del PUG del Comune di Nonantola

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da società private contro il Comune di Nonantola e nei confronti della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena e del Comitato Urbanistico di Area Vasta - CUAV. L’impugnazione concerne il Piano urbanistico generale del Comune, le deliberazioni di assunzione e adozione, le controdeduzioni alle osservazioni e alcune disposizioni della Disciplina del PUG.

Le ricorrenti contestavano, in particolare, la mancata identificazione del secondo stralcio di un piano particolareggiato di iniziativa privata, approvato nel 2007 e convenzionato nello stesso anno, quale ambito produttivo in corso di attuazione sulla base di uno strumento urbanistico attuativo vigente.

Motivi dedotti

Le ricorrenti avevano articolato tre gruppi di censure:

  • violazione dell’art. 30 d.l. n. 69/2013, dell’art. 10, comma 4-bis, d.l. n. 76/2020 e dell’art. 10-septies d.l. n. 21/2022, oltre a travisamento dei fatti e dei presupposti;
  • violazione degli artt. 32 e 46 della l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà in relazione alla perimetrazione del territorio urbanizzato;
  • carenza di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dei principi di proporzionalità e tutela dell’affidamento.

Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

Opposizione del Comune e trasposizione

Dopo la relazione ministeriale relativa alla sola istanza cautelare, il Comune di Nonantola ha notificato alle altre parti, il 1° agosto 2024, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasposta in sede giurisdizionale.

La Sezione ha verificato il deposito dell’atto e ne ha ritenuto accertata la ritualità e la tempestività.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ricordato che l’opposizione è lo strumento attraverso il quale una parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario è infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e il suo utilizzo presuppone la concorde volontà di tutte le parti.

Sono stati richiamati, in tal senso, Cons. Stato, Sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, Sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

Esito

Per effetto dell’opposizione rituale e tempestiva, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. I motivi di merito relativi alla legittimità del PUG sono rimasti assorbiti, così come la domanda cautelare.

Il parere non contiene quindi alcuna valutazione sulla legittimità urbanistica degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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