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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27543/2021 del 11/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dalla ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; le spese sono state compensate. Non vi è stata quindi decisione sul merito dei motivi di ricorso né sulla correttezza della sentenza impugnata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La vicenda origina da una convenzione stipulata tra una società esercente autonoleggio e la società concessionaria del sedime aeroportuale per la detenzione di un box all’interno dell’aerostazione e di cinque posti auto nel parcheggio esterno, necessaria allo svolgimento dell’attività. Successivamente le parti avevano concluso una transazione che aveva consentito la prosecuzione dell’attività fino all’espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l’individuazione di nuovi concessionari rent a car. Dopo l’espletamento della gara, la società concessionaria ha intimato alla titolare dell’autonoleggio un’ordinanza di sgombero, assumendo il venir meno del titolo di detenzione dell’immobile e la mancata riconsegna dei beni. La società destinataria dell’ordine ha impugnato il provvedimento; il TAR ha accolto la tutela cautelare ma ha rigettato il ricorso nel merito, e il Consiglio di giustizia amministrativa ha respinto l’appello, affermando tra l’altro l’inammissibilità della censura sulla giurisdizione e la sussistenza, in capo alla concessionaria aeroportuale, di poteri pubblicistici di autotutela amministrativa a tutela del demanio aeroportuale. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nelle more la parte ricorrente ha notificato rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso notificata alle controparti determina l’estinzione del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta notificata alle controparti, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese senza affrontare le questioni di merito o di giurisdizione sollevate nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
IstitutiGiudicato

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