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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28185/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza del riesame che aveva sostituito gli arresti domiciliari con il divieto di dimora nei comuni di Anzio e Nettuno, denunciando violazione degli artt. 192 e 273 c.p.p. e vizi della motivazione. Si è censurata l'insufficiente individuazione, nella sola attività intercettiva (cinque conversazioni, di cui tre riferibili all'indagato), dei tratti distintivi dell'associazione e della partecipazione stabile del ricorrente, l'assenza di elementi comprovanti la stabilita del vincolo associativo e un programma criminoso indeterminato, nonché la mancata considerazione di possibili interpretazioni favorevoli e dell'asserito disconoscimento delle firme da parte dell'indagato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o al limite inammissibile. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (la valutazione si fonda su un compendio probatorio pluralistico: intercettazioni, acquisizioni documentali, dichiarazioni dei collaboratori e accertamenti dei NAS). La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito (non è consentita la rivalutazione dei fatti o dell'attendibilità delle fonti, salvo manifesta illogicità). Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    La misura cautelare è stata fondata sulle esigenze cautelari indicate dall'art. 274 lett. c) c.p.p.; la corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tali esigenze nello specifico contesto investigativo.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura difensiva quale norma relativa alla motivazione e al sindacato sulle risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione dei canoni motivazionali di cui all'art. 192 nell'ordinanza impugnata.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai vizi della motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto infondate le censure basate su tale articolo, confermando la congruità e la logicita della motivazione del giudice del riesame.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione avverso provvedimenti cautelari il controllo è limitato alla congruità e alla logicità della motivazione del giudice di merito; non è consentita la rivalutazione dei fatti o delle fonti probatorie salvo manifesta illogicità.
  • Le intercettazioni telefoniche e la loro interpretazione costituiscono valutazione di merito: la Corte di legittimità sindaca solo se vi è manifesta illogicità o applicazione inaccettabile di criteri interpretativi.
  • Un compendio indiziario articolato (intercettazioni, atti documentali, acquisizioni amministrative e dichiarazioni testimoniali) può legittimare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza anche quando singoli elementi appaiono parziali o frammentari.
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in Cassazione è necessario indicare specifiche violazioni di legge o illogicità manifeste nella motivazione; censure generiche o alternative ricostruzioni dei fatti sono generalmente inammissibili.
  • La sostituzione di una misura custodiale con una meno afflittiva (es. divieto di dimora) è possibile e la valutazione della sua adeguatezza è rimessa al giudice di merito; la Corte non può sostituirsi a tale valutazione se non per macroscopici vizi di logicità.
  • Nelle ipotesi di attività organizzata finalizzata a rilascio sistematico di documenti falsi, la ricorrenza di modalità operative standardizzate e la presenza di ruoli ripetuti e coordinati tra soggetti possono connotare la stabilità del vincolo associativo anche in assenza di un «programma» formalmente dettagliato.

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