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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38222/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione al lavoro mentre era sottoposto a detenzione domiciliare (dal 5/4/2023). La domanda era fondata sulla disponibilita' documentata di assunzione da parte di Nokolli Nicolin, sulla consistente quota di pena gia' scontata (circa la meta') e sulle necessita' economiche del nucleo familiare. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la domanda richiamando, nel provvedimento di diniego, il "tenore dell'ordinanza collegiale" adottata all'atto dell'applicazione della misura alternativa, senza pero' riportare o spiegare le valutazioni contenute in quella decisione e senza motivare l'eventuale ostativita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa alla luce di fatti successivamente intervenuti.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso (qualificato come ricorso per cassazione), constatando l'insufficiente motivazione del provvedimento impugnato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Bari, osservando che il mero rinvio a una precedente ordinanza collegiale non soddisfa i requisiti minimi di chiarezza e non consente di valutare le ragioni del diniego, specialmente in presenza di mutamenti delle condizioni di fatto.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza: Sez. I, n. 129 del 2024

    Si afferma che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono su diritti soggettivi sono impugnabili; da cio' deriva l'obbligo di motivazione chiara del diniego e la possibilita' di sindacato giurisdizionale.

Massime di principio

  • Un mero richiamo a precedenti provvedimenti collegiali non sostituisce una motivazione aggiornata: il giudice deve esporre le ragioni specifiche del diniego rispetto alla domanda attuale.
  • Le decisioni del Magistrato di Sorveglianza che incidono su diritti soggettivi sono impugnabili e soggette a controllo giurisdizionale; l'assenza di motivazione adeguata legittima l'annullamento.
  • Quando emergono fatti nuovi o mutati (es. offerta di lavoro concreta, variazione della quota di pena scontata, esigenze familiari), il giudice deve valutare espressamente la compatibilita' dell'autorizzazione al lavoro con la misura alternativa e motivare il diniego alla luce di tali mutamenti.
  • In caso di motivazione carente e non chiaramente collegata agli elementi probatori prodotti, la misura impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame.
  • Chi propone istanza di autorizzazione al lavoro dovrebbe documentare concretamente la disponibilita' di impiego e le ragioni che rendono necessaria l'autorizzazione (es. condizioni economiche del nucleo familiare) per agevolare una motivazione positiva o adeguatamente motivata del diniego.

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