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Sentenza

Sentenza n. 1100/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto qualificato come meramente confermativo dell’improcedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativa a un progetto di centrale agrivoltaica

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato nel novembre 2023 un’istanza per l’avvio della verifica di assoggettabilità a VIA relativa a una centrale agrivoltaica nel Comune di Porto Torres. A seguito dell’entrata in vigore della normativa regionale sulle aree idonee e non idonee agli impianti FER, la Regione aveva dichiarato improcedibile l’istanza nel febbraio 2025, ritenendo che il progetto ricadesse in aree non idonee. La società, nel luglio 2025, aveva presentato una nuova istanza relativa al medesimo progetto. La Regione, con nota del 6 agosto 2025, aveva comunicato che non sussistevano i presupposti per avviare un nuovo procedimento, qualificando l’atto come meramente confermativo della precedente improcedibilità e richiamandone integralmente il contenuto. La ricorrente ha dedotto, da un lato, l’illegittimità costituzionale e il contrasto con il diritto dell’Unione europea della legge regionale applicata, per violazione del riparto di competenze legislative e del principio di massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili; dall’altro, vizi propri dell’atto del 6 agosto 2025, consistenti in difetto di istruttoria e motivazione, applicazione automatica della normativa regionale e omessa ponderazione concreta degli interessi coinvolti. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di impugnazione di un atto meramente confermativo di un precedente provvedimento negativo non impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’atto del 6 agosto 2025 è stato qualificato come meramente confermativo, poiché l’Amministrazione si è limitata a ribadire l’improcedibilità già comunicata il 20 febbraio 2025, richiamando integralmente la precedente determinazione, senza nuova istruttoria, nuova motivazione o rivalutazione degli interessi. Il precedente provvedimento era ormai divenuto inoppugnabile; pertanto, le censure di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto dell’Unione europea avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro l’atto originario e non potevano essere fatte valere attraverso l’impugnazione dell’atto confermativo. Quanto ai vizi propri dell’atto successivo, la ricorrente non aveva contestato specificamente l’assunto regionale relativo all’identità dei due progetti, limitandosi a sostenere l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento nel merito. In assenza di sopravvenienze normative o fattuali, e considerato che alla data della decisione non era ancora intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, la Regione poteva reiterare la precedente valutazione di improcedibilità senza rinnovare l’istruttoria. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, nell’ambito del quale era stata presentata l’istanza relativa al progetto agrivoltaico.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito di documenti e memorie prima dell’udienza pubblica.

  • L.R. Sardegna n. 20/2024

    Normativa regionale sulle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, applicata dalla Regione per dichiarare l’improcedibilità dell’istanza.

  • Allegato B alla L.R. Sardegna n. 20/2024

    Individua le aree non idonee nelle quali, secondo la Regione, ricadeva il progetto agrivoltaico.

Massime di principio

  • L’atto meramente confermativo ricorre quando l’Amministrazione si limita a richiamare e ribadire un precedente provvedimento, senza svolgere una nuova istruttoria, senza rivalutare gli interessi e senza formulare una nuova motivazione sostanziale.
  • L’atto meramente confermativo, privo di autonoma portata provvedimentale, non riapre il termine per impugnare il provvedimento originario; una volta divenuto inoppugnabile quest’ultimo, le censure relative alla sua legittimità non possono essere proposte mediante l’impugnazione dell’atto confermativo.
  • In assenza di sopravvenienze normative o fattuali e qualora il nuovo progetto coincida contenutisticamente con quello già esaminato, l’Amministrazione può reiterare la precedente valutazione di improcedibilità senza rinnovare l’istruttoria.
  • L’impugnazione di un atto confermativo è inammissibile quando il ricorrente non contesti specificamente l’identità tra il progetto originario e quello oggetto della nuova istanza, limitandosi ad affermare in via generale l’obbligo dell’Amministrazione di decidere nel merito.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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