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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21825/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tognarini chiese l'indennizzo, in via principale dal Syndicate Markel (polizza n. 10242750L) e, in via subordinata, dal Syndicate Neon (polizze claims-made), per la condanna della Corte dei conti a rifondere danno erariale relativo a tre delibere di acquisto da Italbyte (anni 2004, 2006, 2007). Gli assicuratori rifiutarono sostenendo che l'assicurato aveva taciuto circostanze rilevanti (costituzioni in mora/indagini contabili già conosciute dal 2009) al momento della stipula delle polizze Markel (prima polizza 2.7.2010), perdendo così il diritto all'indennizzo per reticenza. Il Tribunale di Terni accolse parzialmente la domanda (operativa solo una polizza Markel e limitatamente al danno della delibera 21/5/2007); la Corte d'appello di Perugia accolse l'appello del Syndicate Markel e dichiarò tardivo l'appello incidentale di Tognarini contro Neon. Tognarini impugnò in Cassazione sostenendo, tra l'altro, errori sulla qualificazione della costituzione in mora, sul riparto dell'onere della prova, sulla natura e gravità della reticenza, e sulla ammissibilità dell'appello incidentale/effetto di assorbimento delle domande alternative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Tognarini e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della Lloyd's. In sostanza è stato confermato l'esito favorevole agli assicuratori: Tognarini ha perso la domanda di indennizzo impugnata in appello. La Corte ha ritenuto che l'elemento decisivo della sentenza di merito fosse la reticenza dell'assicurato (art. 1892 c.c.) circa circostanze note già dal 2009, che rendevano non indennizzabile il sinistro alla data di stipula della polizza Markel. Quanto all'appello incidentale verso Neon, la Corte ha osservato l'erronea lettura della Corte d'appello di alcuni principi processuali ma ha comunque ritenuto la decisione di merito corretta perché l'attore non aveva proposto un appello incidentale condizionato e non aveva formulato censure adeguate contro la statuizione di primo grado; pertanto l'appello incidentale è inammissibile / privo dei requisiti minimi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di Cassazione, liquidate in euro 7.800 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nelle censure processuali relative alla motivazione e al contenuto della decisione di merito; la Corte ha valutato l'ammissibilità delle doglianze ai sensi di principio sull'indicazione dei mezzi di prova e motivazione.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato dalla parte nel ricorso; non decisivo nella motivazione della Corte di legittimità.

  • art. 67 del Codice della Giustizia Contabile

    Citato tra i riferimenti normativi delle doglianze relative agli accertamenti contabili; la Corte di Cassazione non lo ha ritenuto dirimente rispetto al vizio dedotto.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato nelle obiezioni sulla diligenza e buona fede nelle dichiarazioni; non ha modificato l'esito basato sul vizio di reticenza evidenziato dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto inammissibili o assorbite le doglianze che investivano il tema, confermando la valutazione di merito sugli elementi di fatto.

  • art. 1915 c.c.

    Citato dal ricorrente ma la Corte osserva che nel giudizio non si trattò di decadenza per mancata denuncia del sinistro ai sensi di art. 1915; confusione con gli obblighi di disclosure/reticenza.

  • art. 1892 c.c.

    Fondamentale per la decisione: la Corte interpreta la norma nel senso che l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto solo se la reticenza viene scoperta prima che il sinistro si verifichi; se la scoperta avviene dopo il sinistro l'assicuratore può rifiutare l'indennizzo senza subire decadenza.

  • art. 1893 c.c.

    Richiamata tra le norme del contratto assicurativo; nel contesto è sovente collegata alle conseguenze della reticenza/particolari obblighi informativi.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali oggetto di doglianza sulla impugnabilità; non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze relative all'ammissibilità delle impugnazioni; la Corte ha esaminato la corretta applicazione delle norme sulle impugnazioni incidentali.

  • art. 334 c.p.c.

    Oggetto di discussione: la Corte rileva che l'interpretazione tradizionale adottata dalla Corte d'appello è superata dalle Sezioni Unite, le quali hanno precisato che l'appello incidentale tardivo può essere ammissibile quando l'interesse nasca dall'impugnazione di altra parte; tuttavia, nel caso concreto l'attore non aveva formulato un appello incidentale condizionato valido.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato come parte del complesso normativo sulle impugnazioni; non determinante nella decisione finale.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte afferma che la semplice riproposizione in appello di una domanda 'assorbita' dal giudizio di primo grado non sostituisce l'obbligo di proporre un appello incidentale condizionato quando le domande sono alternative soggettivamente e oggettivamente.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nella discussione sulla tempestività delle impugnazioni incidentali rivolte verso parti diverse dall'appellante principale; la Corte ha precisato che la questione deve essere letta alla luce degli orientamenti di legittimità sulle impugnazioni incidentali.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese di giudizio in Cassazione a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per gli adempimenti relativi al versamento di contributi/oblazioni in favore dell'ufficio competente; la Corte ne dà atto nel dispositivo.

Massime di principio

  • Dovere di disclosure: in polizze "claims-made" l'assicurato deve comunicare al momento della stipula ogni circostanza già nota che possa influenzare la valutazione del rischio; la reticenza su fatti noti può escludere l'indennizzo (art. 1892 c.c.).
  • Tempistica della scoperta: se l'assicuratore scopre la reticenza prima che il sinistro si verifichi e non esercita i rimedi previsti, può decadere; se la scoperta avviene dopo il verificarsi del sinistro, l'assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento senza subire decadenza (interpretazione applicata dalla Cassazione).
  • Onere della prova: i rilievi fattuali del giudice di merito (es. conoscenza di costituzioni in mora già nel 2009) vincolano la Cassazione quando fondate su motivazione congrua; contestazioni di fatto che investono lo stato soggettivo sono tipicamente inammissibili in sede di legittimità.
  • Polizze alternativamente operanti: se un attore propone domande alternative contro soggetti diversi (alternative oggettive e soggettive), l'accoglimento di una domanda implica il rigetto dell'altra; per ribaltare la statuizione relativa all'altra parte in appello è necessario proporre un appello incidentale condizionato motivato.
  • Impugnazione incidentale: dopo i recenti orientamenti delle Sezioni Unite, l'appello incidentale tardivo può essere ammesso quando l'interesse sorga dall'impugnazione di altra parte; tuttavia, l'appellante incidentale deve comunque esprimere animus impugnandi e articolare censure concrete rispetto alla decisione di primo grado.
  • Carattere vincolante degli accertamenti di merito: le valutazioni critiche sulla gravità del comportamento dell'assicurato (dolosa o colposa) sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente sovvertibili in cassazione.
  • Clausole "claims-made" con esclusione per fatti già noti: clausole che escludono eventi o circostanze pregresse note all'assicurato sono efficaci a escludere la copertura se tali fatti erano effettivamente conosciuti dall'assicurato al momento della stipula.

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