Cassazione Civile, Sentenza n. 21831/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per usurarietà del contratto di mutuo: la ricorrente sostiene che il mutuo era formalmente per €160.080,00 ma le è stato effettivamente accreditato solo €148.549,40 per trattenute a titolo di spese per complessivi €11.530,60. Chiede che tali oneri vengano inclusi nel calcolo dell'ISC/TAEG (ottenendo un TAEG del 7,25%), superando così la soglia antiusura del 6,63% vigente nel periodo, con conseguente nullità della clausola degli interessi usurari e applicazione delle sanzioni previste dalla legge n.108/1996.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale 'in parte qua' e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Messina per nuovo esame nel merito. La Corte ha stabilito il principio che, ai fini della verifica di usurarietà, devono essere conteggiate nel tasso tutte le commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito (escluse solo imposte e tasse) e che la loro effettiva corresponsione deve essere provata indipendentemente dalla quietanza riportata nel contratto. Ha altresì rigettato il ricorso incidentale di Red Sea SPV relativo alla prova della cessione in blocco tramite avviso in Gazzetta Ufficiale, ritenendo che tale avviso da solo non sia sufficiente a provare che il credito controverso fosse incluso nella cessione.
Norme richiamate
legge 7 marzo 1996, n. 108
se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi
Ha introdotto la sanzione civilistica della nullità della clausola che stabilisce interessi usurari (modifica dell'art. 1815 c.c.); dunque se il tasso reale supera la soglia antiusura la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
art. 644 cod. pen.
per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito
La norma penale (come interpretata dalla giurisprudenza) impone di considerare ai fini del tasso anche gli oneri accessori collegati all'erogazione; principio applicato anche in sede civile per la verifica di usurarietà.
art. 1815 cod. civ.
Norma civile sanzionatrice degli interessi usurari: la legge n.108/1996 ha modificato il regime civile prevedendo la nullità della clausola usuraria; la Corte richiama l'effetto civile della illegittimità del tasso.
art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)
Regola la cessione in blocco dei crediti e la relativa pubblicità; ai fini processuali, la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova automaticamente che il singolo credito controverso sia stato incluso nella cessione.
art. 2697 cod. civ.
Norma sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che, pur richiamata, la questione centrale fosse di accertamento di fatti rilevanti (effettiva corresponsione degli oneri) che va valutata nel nuovo giudizio di merito.
art. 2732 cod. civ.
Regola i casi in cui la confessione stragiudiziale perde efficacia (errore di fatto, violenza, ecc.). La Corte ha ricordato che la quietanza è confessione ma può essere contestata con adeguata prova di fatti estintivi o vizi della dichiarazione.
art. 2700 cod. civ.
Rilevato nel corso delle difese: riguarda la fede privilegiata della scrittura privata autenticata o del pubblico atto; la Corte ha trattato la questione dell'efficacia probatoria della quietanza rispetto all'accertamento degli oneri effettivamente pagati.
Deliberazione C.I.C.R. 4 marzo 2003, art. 9, comma 2 (Banca d'Italia)
Contiene la formula tecnica per il calcolo del TAEG; la parte resistente aveva invocato l'uso di tale formula per contestare il calcolo della ricorrente, ma la Corte ha rimesso la verifica al giudice di rinvio in ordine ai fatti e ai calcoli concreti.
Massime di principio
- Ai fini della verifica di usurarietà il tasso deve comprendere tutte le commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito, escluse solo imposte e tasse.
- La quietanza contenuta nel contratto è atto di riconoscimento (confessione) e produce forte valore probatorio, ma non esclude la possibilità di provare che somme aggiuntive sono state effettivamente corrisposte o trattenute: il giudice può richiedere la prova concreta della corresponsione degli oneri.
- La semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una cessione in blocco non prova di per sé che il credito controverso sia stato incluso nella cessione: occorre valutare complessivamente le prove e, se necessario, produrre il contratto di cessione o elenchi specifici.
- Le contestazioni tecniche sul calcolo del TAEG (formule, parametri adottati) sono questioni di fatto e di perizia che devono essere esaminate dal giudice di merito; la Corte di legittimità stabilisce principi ma non sostituisce il giudice nella valutazione tecnica dei calcoli.
- Una clausola contrattuale di 'salvaguardia' non è di per sé sufficiente a escludere un controllo giudiziale sull'eventuale superamento della soglia antiusura; il controllo della congruità del tasso e degli oneri rimane compito del giudice.
- In casi analoghi, chi contesta l'effettiva erogazione o l'inclusione di oneri nel requisito del TAEG deve mettere in luce elementi probatori idonei (estratti conto, ricevute di addebito, documentazione delle trattenute) poiché l'accertamento della reale somma consegnata e dei costi applicati è decisivo per la verifica dell'usurarietà.
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