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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21758/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La vicenda concerne l'edificazione dell'area "Punta Perotti" e la successiva confisca degli immobili dopo un procedimento penale che concluse con assoluzione per mancanza del dolo. MA.BAR. aveva adito prima la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) lamentando violazioni (art. 7 CEDU e art. 1 Protocollo 1) e ottenendo sentenze di condanna dell'Italia con liquidazione di equa soddisfazione (compreso un indennizzo patrimoniale di Euro 9.500.000). Successivamente MA.BAR. promosse in Italia domanda di risarcimento contro Comune, Regione e Ministero per danni patrimoniali e non patrimoniali ritenendo le amministrazioni responsabili per omissione di controllo e per aver indotto l'affidamento sulla liceità dei provvedimenti amministrativi. La questione giuridica centrale è se e in quale misura il giudice nazionale possa riaprire e liquidare danni già esaminati e/o liquidati dalla Corte EDU, o debba limitarsi a valutare solo danni non esaminati dalla Corte di Strasburgo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del Comune di Bari (e motivi equivalenti di Regione e Ministero), ritenendo che la Corte EDU aveva esaminato e deciso compiutamente sulle voci di danno dedotte da MA.BAR. (alcune accolte, altre rigettate) e che, pertanto, il giudice nazionale non poteva riesaminare o ribaltare le statuizioni già prese dalla Corte di Strasburgo. La Cassazione ha affermato che: - non era possibile utilizzare la procedura di interpretazione ex art. 46 CEDU rispetto a soggetti che non parteciparono al giudizio di Strasburgo; - la sentenza CEDU del 10.5.2012 aveva deciso in modo esaustivo le richieste di danno formulate da MA.BAR., rigettando espressamente talune voci (il verbo francese "écarter" costituisce rigetto); - il giudice nazionale può esaminare solo voci di danno non proposte o non esaminate dalla Corte EDU, oppure espressamente lasciate alla valutazione nazionale; - la Corte d'appello aveva quindi violato il giudicato internazionale decidendo su domande già decise dalla CEDU; di conseguenza la Cassazione ha deciso nel merito rigettando l'appello di MA.BAR. e assorbendo l'appello incidentale del Ministero; ha inoltre disposto la compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità per ragioni di eccezionale complessità.

Norme richiamate

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 41

    L'art. 41 (equa soddisfazione) può comportare una liquidazione esaustiva del danno; quando la Corte EDU liquida somme riferite a specifiche voci, quelle voci non possono essere riesaminate dal giudice nazionale. Se la Corte EDU dichiara che l'indennizzo non esaurisce il danno, il giudice nazionale può valutare somme supplementari "tenendo conto" di quanto già liquidato dalla Corte di Strasburgo.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 46

    L'interpretazione delle sentenze della Corte EDU rientra nella competenza della Corte di Strasburgo (e, in esecuzione, del Comitato dei Ministri). Tuttavia, quando la controversia verte su danni residui non decisi dalla Corte EDU, il giudice nazionale può decidere senza inviare istanza ex art. 46, salvo che si tratti di difficoltà interpretative sull'esecuzione.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 35

    Principio dell'esaurimento dei rimedi interni: la Corte EDU interviene solo se il ricorso ai giudici nazionali risulti impossibile o irragionevole. Quando la Corte EDU ha statuito sul merito per giustificati motivi (es. tempi processuali eccessivi), ciò non impedisce che il giudice nazionale esamini voci non esaminate dalla Corte di Strasburgo.

  • Codice civile - art. 1223

    Limiti della riparazione: principio che impedisce la duplicazione del ristoro (non cumulabilità tra interesse positivo e negativo); qui usato per escludere che MA.BAR. potesse pretendere oltre a quanto già liquidato dalla CEDU una duplicazione del beneficio economico.

  • Codice civile - art. 2043

    Norma generale sulla responsabilità aquiliana invocata da MA.BAR.; la Corte osserva che la domanda di risarcimento nazionale non può riaprire questioni già definite dalla Corte EDU.

  • Codice civile - art. 1227

    art. 1227, primo comma, c.c.

    Rilevanza della concorrente responsabilità della vittima; la Corte d'appello aveva escluso la concorsopartecipazione colposa di MA.BAR., ma questa materia è stata assorbita dalla decisione sulla preclusione posta dalla CEDU.

  • Codice civile - artt. 1226, 1223, 2056, 2058, 2059

    artt. 1226, 1223, 2056, 2058, 2059 c.c.

    Articoli citati nelle censure relative a calcolo di interessi, rivalutazioni e pretesi danni da lucro cessante; la Corte richiama i principi sul calcolo del danno e sull'impossibilità di cumulare forme di ristoro già contemplate dalla Corte EDU.

  • Codice civile - art. 2729

    Richiamato nelle censure sulla prova per presunzioni e documentale; la Corte osserva limiti probatori e che alcune deduzioni processuali sono inammissibili in Cassazione.

  • Codice di procedura civile - art. 366

    art. 366 n. 3 e n. 6 c.p.c.

    Rinvii utilizzati per contestare l'incompletezza/ambiguità delle impugnazioni: l'art. 366 n.3 in relazione all'inammissibilità per mancata indicazione dei motivi; l'art. 366 n.6 per l'onere di indicare i contenuti delle domande precedenti.

  • Codice di procedura civile - artt. 91 e 92

    Richiamati in relazione alle spese processuali: la Corte ha compensato le spese nei vari gradi per la complessità e l'esito alterno delle decisioni, ritenendo gravi ed eccezionali motivi ai sensi dell'art. 92.

  • Codice di procedura civile - art. 132

    Richiamato in relazione alle censure di nullità della sentenza d'appello per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze assorbite o infondate.

  • Codice di procedura civile - art. 115 e 346

    Art. 115 invocato con riguardo alle sentenze penali e al loro peso probatorio; art. 346 relativo all'onere di allegazione in appello sulle voci di danno.

Massime di principio

  • Se la Corte EDU ha esaminato e deciso compiutamente sulle voci di danno dedotte da una parte (accogliendo alcune e rigettandone altre), il giudice nazionale non può riesaminare quelle stesse voci: le statuizioni della Corte EDU hanno effetto preclusivo o vincolante rispetto alle medesime pretese.
  • Il giudice nazionale può invece esaminare solo le richieste di danno che la Corte EDU non ha esaminato o che essa ha espressamente lasciato alla competenza nazionale; ciò richiede un'analisi puntuale del contenuto della sentenza internazionale per individuare le voci effettivamente decise.
  • La formulazione testuale della sentenza della Corte EDU (compresi verbi come 'écarter' nelle versioni ufficiali francese/inglese) è essenziale per valutare se una voce è stata rigettata o semplicemente non esaminata; leggere la sentenza alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte EDU aiuta a dirimere ambiguità.
  • Chi adisce la Corte EDU senza aver previamente esaurito le vie interne corre il rischio che la decisione di Strasburgo sia poi insindacabile: la scelta di ricorrere a Strasburgo può precludere possibilità di riaprire in sede nazionale questioni già decise.
  • Nel calcolo del ristoro il giudice nazionale deve tener conto di quanto già liquidato dalla Corte EDU (compensatio lucri cum damno), evitando duplicazioni o cumuli ingiustificati; l'eventuale somma già liquidata va dedotta o considerata nella quantificazione del danno residuo.
  • Prima di proporre o portare avanti una domanda di risarcimento nazionale dopo una sentenza CEDU, verificare con cura il contenuto del giudicato europeo e specificare le voci effettivamente in contestazione non esaminate dalla Corte di Strasburgo; documentare e circostanziare diversamente le nuove voci di danno se non erano state oggetto del ricorso internazionale.
  • Se si ritiene che la decisione della Corte EDU sia ambigua rispetto all'esaurimento delle voci di danno, valutare la possibilità di istituire il confronto con il Comitato dei Ministri o, ove possibile, di chiedere chiarimenti/richieste esecutive secondo le procedure CEDU prima di riproporre claim nazionali.

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