Cassazione Civile, Sentenza n. 21759/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia per il risarcimento dei danni conseguenti alla confisca e demolizione di edifici nella vicenda "Punta Perotti" e alle vicende amministrative e penali connesse; questione centrale sull'effetto, sull'interpretazione e sui limiti della sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) che aveva già liquidato un'indennità a favore della Sudfondi. Il Comune di Bari ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva ritenuto responsabilità civile delle amministrazioni e aveva liquidato ulteriori voci di danno alla Sudfondi, contestando che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato la sentenza CEDU e riesaminato voci di danno che Strasburgo aveva già deciso (o rigettato). Parallelamente sono state sollevate questioni processuali e di giurisdizione, nonché questioni sulla possibilità per il giudice nazionale di liquidare danni ulteriori rispetto all'equa soddisfazione CEDU e sul modo in cui il giudice nazionale deve tenerne conto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del Comune di Bari ritenendo che la Corte d'appello ha erroneamente interpretato e riesaminato voci di danno già esaminate e, in molti casi, rigettate dalla Corte EDU. La Cassazione ha affermato i principi seguenti: il giudice nazionale non può rimettersi a interpretare la portata precettiva di una sentenza della CEDU in contrasto con il regime dell'art. 46 Convenzione; la CEDU, nel caso di specie, aveva esaminato tutte le voci di danno richieste dalla Sudfondi, accogliendone alcune e rigettandone altre per difetto di nesso causale; pertanto le voci già decise da Strasburgo non potevano essere riesaminate dal giudice nazionale; resta possibile che il giudice nazionale liquidi danni ulteriori solo se effettivamente non esaminati dalla CEDU. Avendo rilevato che le domande di danno davanti al Tribunale di Bari erano coincidenti con quelle sottoposte alla CEDU e che la Corte di Strasburgo aveva deciso compiutamente su tali voci, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia violato il giudicato internazionale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di Cassazione ha deciso la causa nel merito rigettando l'appello principale della Sudfondi e dichiarando assorbito l'appello incidentale del Ministero della Cultura; ha altresì disposto la compensazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità, ritenendo sussistenti gravi e oggettivi dubbi interpretativi ma non consentendo la rinnovazione del sindacato sulle valutazioni già compiute dalla Corte EDU.
Norme richiamate
Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 41
L'art. 41 autorizza la liquidazione di un'equa soddisfazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la somma accordata da Strasburgo può essere globale ma, se non esaustiva, il giudice nazionale può liquidare somme supplementari tenendo conto di quanto già liquidato dalla Corte EDU.
Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 46
Solo la Corte EDU (su richiesta del Comitato dei Ministri) può interpretare in via ufficiale le proprie sentenze; il giudice nazionale non può sostituirsi a Strasburgo nell'interpretazione volta a modificarne la portata precettiva.
Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 35
Regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne; la Corte EDU ammette eccezioni (es. sollevazione tardiva dell'eccezione o assoluta irragionevolezza dei tempi interni) che possono giustificare che Strasburgo liquidi direttamente l'indennizzo.
CEDU, art. 7
Richiamato quale diritto invocato dalla Sudfondi nella prospettazione della violazione (nullum crimen sine lege) connessa alla confisca senza colpevolezza accertata.
Protocollo n.1 CEDU, art. 1
Tutela della proprietà privata; centrale nella decisione CEDU e nelle questioni di collegamento causale tra confisca e voci di danno.
Codice civile, art. 2043
Fondamento della domanda di risarcimento; la Corte ha trattato le censure sulla responsabilità extracontrattuale delle P.A. ma ha assorbito molte questioni dopo l'accoglimento del primo motivo.
Codice civile, art. 1223
Principio indennitario (ripristino della situazione patrimoniale): la Corte ha ricordato che non è consentita la duplicazione del ristoro (non si può cumulare risarcimento del danno emergente con ulteriori vantaggi che rendano il danneggiato in condizioni più favorevoli rispetto all'assenza dell'illecito).
Codice civile, art. 1227
Regola sul concorso di colpa del danneggiato; la Corte d'appello aveva escluso concorso di colpa della Sudfondi e la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita.
Codice civile, art. 2058
Richiamato nella doglianza della Sudfondi circa la restituzione in forma specifica; la Corte ha osservato che la scelta tra forma specifica e per equivalente compete al giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 183
Termine per la produzione di documenti e memorie; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione d'ufficio di bilanci da parte dei consulenti quando non prodotti nei termini.
Codice di procedura civile, art. 276
Forma di indicazione dei capi di decisione nella sentenza d'appello; citato nel procedimento di merito.
Codice di procedura civile, art. 334
Riferimento alla tardività dell'impugnazione incidentale notificata dalla Sudfondi; la Cassazione ha esaminato la tempestività e l'ammissibilità delle impugnazioni.
Codice di procedura civile, art. 92
Regola sulle spese processuali; la Corte ha ritenuto giustificata la compensazione delle spese in ragione della complessità e dei dubbi interpretativi oggettivi.
Legge 47/1985, art. 19
Norma richiamata in relazione alla confisca disposta ex officio nella sentenza penale; contestualizza gli effetti patrimoniali della confisca.
Normativa regionale (Regione Puglia): legge regionale 56/1980 artt. 21, 27 e legge regionale 30/1990 art.1
artt. 21 e 27 l.r. 56/1980; art.1 l.r. 30/1990
Richiamate nelle censure sulla responsabilità della Regione: profili di comunicazione dei piani al Comitato Urbanistico Regionale, vincoli di inedificabilità e relativa competenza; la Cassazione ha assorbito le censure dopo aver deciso sulla questione fondamentale della CEDU.
D.P.R. 616/1977
Riferimento normativo evocato dalla Regione in ordine ai poteri di apposizione di vincoli paesaggistici; il ruolo discrezionale versus obbligatorio del potere è stato oggetto di censura ma assorbito dalla decisione principale.
Massime di principio
- Se la Corte EDU ha esaminato e deciso compiutamente su specifiche voci di danno (accogliendo o rigettando), il giudice nazionale non può riesaminare quelle stesse voci né ribaltare i rigetti di Strasburgo: si forma un giudicato internazionale su quelle pretese.
- La sentenza della Corte EDU che liquida un'equa soddisfazione può essere esaustiva o lasciare spazio a supplementi; quando Strasburgo dichiara che la somma non è esaustiva, il giudice nazionale può liquidare importi aggiuntivi, ma deve 'tenere conto' di quanto già liquidato dalla Corte EDU evitando duplicazioni.
- Il giudice nazionale non può sostituirsi alla Corte EDU nell'interpretare la portata precettiva delle decisioni di Strasburgo: l'interpretazione ufficiale delle sentenze CEDU spetta alla Corte stessa e al Comitato dei Ministri ai sensi dell'art. 46 CEDU.
- Il principio dell'esaurimento delle vie interne (art. 35 CEDU) resta centrale: chi adisce la Corte EDU senza aver esaurito i rimedi interni assume il rischio che la decisione di Strasburgo sia insindacabile e preclusiva di nuove pretese già dedotte davanti a Strasburgo.
- La causa petendi (la sostanza del danno richiesto) conta più della veste giuridica con cui è esposta: identiche pretese di ripristino patrimoniale, anche se fondate su diverse norme o in diverse sedi, possono costituire la stessa 'sostanza' e quindi essere assoggettate al principio di preclusione se già decise dalla CEDU.
- Quando si chiedono in sedi diverse risarcimenti per lo stesso fatto, va evitata la duplicazione: il giudice nazionale deve verificare se la CEDU ha già provveduto su quelle specifiche voci e, in presenza di decisione CEDU compiuta, non può rimettere la valutazione a periti su questioni giuridiche di interpretazione della sentenza di Strasburgo.
- In caso di dubbi oggettivi e questioni complesse tra autorità nazionali e sentenze internazionali, la compensazione delle spese può essere giustificata, ma non legittima la riapertura di questioni già decise da Strasburgo.
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