Cassazione Penale, Sentenza n. 5908/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva parzialmente annullato il decreto di sequestro preventivo del 29/05/2023 (finalizzato anche alla confisca per equivalente dei profitti del reato). La difesa ha lamentato violazione di legge con riguardo agli artt. 110 e 640 quater c.p. e carenza assoluta di motivazione circa l'applicazione del sequestro sull'interità dei profitti conseguiti da tutti gli indagati anziché limitare la misura ai soli profitti riferibili alle condotte ascrivibili al Mazzotta; inoltre ha dedotto difetto di motivazione in ordine al periculum in mora.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, lett. a), c.p.p., attestata dalla dichiarazione di rinuncia alla impugnazione e dal provvedimento del giudice di merito del 18/11/2023 che ha revocato la misura reale dopo la proposizione del ricorso. Essendo l'inammissibilità dovuta a causa non imputabile al ricorrente, la Corte ha escluso la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ordinariamente prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel provvedimento impugnato in relazione alla confisca/concorso di reato: la norma è considerata in connessione alla responsabilità e ai profitti derivanti da reati commessi in concorso
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma del decreto legislativo richiamata nel contesto della qualificazione dei profitti illeciti e della confisca connessa a reati tributari/illeciti economico-fiscali
art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.
Norma penale che qualifica la fattispecie di truffa aggravata: è stata utilizzata per confermare la misura cautelare reale nei confronti del ricorrente per le condotte a lui attribuite
art. 110 cod. pen.
Richiamato dalla difesa per contestare la corretta attribuzione del concorso nel reato e, conseguentemente, l'estensione della misura ai profitti realizzati da altri indagati
art. 640 quater cod. pen.
Norma richiamata dalla difesa nella censura di violazione di legge; la contestazione verte sulla qualificazione e attribuzione della responsabilità penale al ricorrente
art. 591, lett. a) cod. proc. pen.
Norma processuale invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati o abusivi; la Corte ha escluso l'applicazione della sanzione in quanto la sopravvenuta carenza d'interesse non è imputabile al ricorrente
Massime di principio
- Se la misura impugnata (es. sequestro/revoca della misura reale) viene revocata dopo la proposizione del ricorso e ciò rende privo di oggetto il gravame, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (art. 591, lett. a), c.p.p.).
- Quando l'inammissibilità è determinata da una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, il giudice normalmente esclude la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria ordinaria (art. 616 c.p.p.).
- Le misure di sequestro preventivo e di confisca per equivalente devono essere adeguatamente motivate e, di regola, limitate ai profitti direttamente riconducibili alla condotta attribuibile al singolo indagato; l'estensione ai profitti di altri soggetti richiede prova del concorso o di collegamento giuridicamente rilevante.
- Le censure che impugnano il mancato accertamento del 'periculum in mora' richiedono una motivazione puntuale: se la misura cautelare viene successivamente revocata, il motivo può divenire di fatto privo di rilevanza e determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- È utile, ove possibile, allegare al ricorso o alla dichiarazione di rinuncia i provvedimenti di merito sopravvenuti (es. revoca della misura) per consentire al giudice di valutare immediatamente la sopravvenuta carenza di interesse.
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