Cassazione Penale, Ordinanza n. 16777/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che ha revocato due benefici di sospensione condizionale della pena concessi da precedenti sentenze del Tribunale di Lanciano. La revoca è stata disposta perché, dopo la concessione del beneficio, l'interessato avrebbe commesso ulteriori reati, per i quali sono intervenute due successive condanne divenute irrevocabili solo dopo la concessione della sospensione condizionale. Nel ricorso non emergono censure specifiche diverse dalla contestazione della revoca; la Corte rileva però che il gravame è manifestamente infondato, poiché la revoca è stata adottata in applicazione dei presupposti legali previsti per la sopravvenuta commissione di reati e per la presenza di sentenze di condanna irrevocabili intervenute nei termini rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi la revoca della sospensione condizionale della pena già disposta dal GIP, reputando corretta l'applicazione dell'art. 168 c.p. e richiamando il principio per cui anche la sentenza di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di una pena detentiva integra titolo idoneo alla revoca del beneficio. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168 c.p.
La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima quando, dopo la concessione del beneficio, intervengano ulteriori condanne rilevanti nei termini previsti dalla norma; la Corte valorizza la sopravvenuta irrevocabilità delle sentenze di condanna per reati commessi nel periodo considerato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato indirettamente attraverso il riferimento al lavoro di pubblica utilità in sostituzione di pena detentiva come titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere revocata quando, dopo la sua concessione, il condannato riporti ulteriori condanne irrevocabili per reati commessi entro i termini legalmente rilevanti.
- Ai fini della revoca del beneficio, è sufficiente che la condanna successiva intervenga con caratteri idonei a integrare il presupposto normativo, anche se la pena applicata è sostitutiva e consiste nel lavoro di pubblica utilità.
- Il ricorso per cassazione contro un provvedimento che applica correttamente i presupposti legali della revoca del beneficio è inammissibile se le censure si risolvono in una contestazione manifestamente infondata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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