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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05481/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini, pronunciata in giudizio abbreviato condizionato, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, sono stati dedotti tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla qualificazione di un ambiente interno a una struttura ricettiva come privata dimora, sostenendosi che la hall dell'albergo dovesse distinguersi dalla zona adibita a ufficio, con conseguente incidenza sulla procedibilità a querela; 2) vizio di motivazione sull'esclusione della rilevanza di un vigilante presente all'interno di un supermercato ai fini dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, nonché sulla ritenuta improcedibilità per mancata prova della qualità di rappresentante legale del querelante; 3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità dell'espressione minacciosa attribuita all'imputato a ingenerare un legittimo timore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese con argomentazioni corrette dal giudice di merito. In particolare, ha considerato incensurabile in sede di legittimità l'accertamento fattuale secondo cui l'ufficio era ambiente distinto dalla hall e riservato al personale, assimilabile a luogo di privata dimora; ha ritenuto non decisiva la presenza del vigilante ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.; ha riconosciuto la legittimazione a querelare in capo al soggetto che, pur non provato come legale rappresentante, era titolare di fatto della cosa protetta. Il terzo motivo è stato reputato meramente fattuale e non idoneo a superare una motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    La presenza di un vigilante all'interno dell'esercizio commerciale non basta, di per sé, a escludere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, se non garantisce una sorveglianza continua, diretta e ininterrotta.

  • art. 3 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo.

  • art. 606 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo, ma il ricorso è scrutinato nei limiti del vizio di motivazione dedotto in cassazione.

  • art. 47 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo.

  • art. 613 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono censurabili come vizi di motivazione le valutazioni di fatto del giudice di merito che siano sorrette da argomentazione логicamente coerente e non manifestamente illogica.
  • Un ambiente interno a una struttura aperta al pubblico può essere qualificato come luogo assimilabile a privata dimora quando sia distinto dalla zona di accesso generale e riservato in modo non occasionale al personale, con esclusione dell'accesso di estranei senza consenso del titolare dello ius excludendi.
  • L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è esclusa dalla sola presenza occasionale di un addetto alla vigilanza se non risulta una sorveglianza continua, diretta e ininterrotta idonea a impedire l'affidamento dei beni alla pubblica fede.
  • Ai fini della querela, è legittimato non solo il formale rappresentante legale, ma anche il soggetto che risulti titolare di fatto dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.
  • Le censure che si limitino a riproporre in cassazione questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello sono inammissibili quando non confrontano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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