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Sentenza

Sentenza n. 2108/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 121/2025, depositata e resa pubblica il 3 febbraio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 1244/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ Amministrazione in data 12 febbraio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 11 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202504978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici e condannato il Ministero all'accredito complessivo di 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione, aveva riconosciuto il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per 500 euro ciascuno, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per complessivi 2.000 euro e a rifondere le spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 12 febbraio 2025, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle condanne pecuniarie delle amministrazioni statali era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero, salvo che nelle more avesse già provveduto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal titolo. Ha nominato, per l'ipotesi di persistente inottemperanza, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e impongono al giudice di assicurare l'attuazione concreta del comando giudiziale.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali; decorso inutilmente, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione statale il pagamento o l'attribuzione di una somma non viene eseguita, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza dopo che siano decorsi inutilmente 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un comando giudiziale sufficientemente determinato, il giudice deve ordinare l'esecuzione entro un termine congruo e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico le cui competenze istituzionali siano coerenti con gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato; quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente, non è dovuto uno specifico compenso.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, l'esecuzione di una condanna pecuniaria può essere assicurata mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione che, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, sia rimasta inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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