Sentenza n. 2971/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01177/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale del Comune di Moncalieri che ha approvato il progetto di messa in sicurezza operativa e permanente delle aree contaminate e imposto prescrizioni e garanzie finanziarie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e condomìni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la contaminazione di un complesso immobiliare e di aree esterne conseguente allo sversamento di nafta da un serbatoio dismesso durante l’alluvione del 25 novembre 2016. L’ente appellante aveva eseguito interventi di messa in sicurezza d’emergenza, presentato il piano di caratterizzazione, l’analisi di rischio e il progetto di messa in sicurezza operativa e permanente. Ha sostenuto che tali iniziative fossero state assunte quale soggetto interessato e non quale responsabile della contaminazione, lamentando la mancata individuazione formale del responsabile ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 152/2006, la violazione del principio chi inquina paga, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990. Ha inoltre dedotto che l’alluvione costituisse caso fortuito o forza maggiore idoneo a interrompere il nesso causale, che la contaminazione fosse riconducibile a fonti diffuse e non al solo serbatoio, che fossero state incluse illegittimamente aree poste a monte del serbatoio e che fosse illegittima la prescrizione relativa all’inserimento del divieto di accesso alle aree verdi nel regolamento condominiale. Ha infine contestato l’imposizione della garanzia finanziaria pari al 50% del costo degli interventi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Piemonte. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità, poiché la questione relativa all’eventuale riconoscimento della responsabilità per l’inquinamento attiene al merito e non alla carenza di interesse. Nel merito, ha precisato che la determinazione comunale non aveva formalmente attribuito all’ente una responsabilità ex art. 244 d.lgs. 152/2006, ma aveva approvato il progetto di messa in sicurezza da esso stesso predisposto, considerando la partecipazione causale allo sversamento dei liquami petroliferi dai serbatoi di sua proprietà. L’ente aveva assunto spontaneamente e consapevolmente la gestione dell’intero ciclo procedimentale, dalla messa in sicurezza d’emergenza alla caratterizzazione, all’analisi di rischio e alla progettazione della messa in sicurezza permanente, con conseguente obbligo di portare a compimento l’intervento progettato. La contaminazione è stata ritenuta accertata sulla base degli esiti delle analisi e dei sopralluoghi ARPA. La conservazione per oltre un decennio di serbatoi dismessi contenenti idrocarburi è stata considerata causalmente rilevante e sintomatica di un deficit di vigilanza e controllo. L’alluvione non è stata ritenuta imprevedibile o eccezionale al punto da interrompere il nesso causale, poiché l’area era già classificata a rischio idrogeologico e le norme tecniche imponevano misure di difesa attiva e passiva. La presenza di eventuali ulteriori fonti inquinanti non escludeva la responsabilità almeno solidale, essendo documentata una fonte certa e puntuale costituita dallo sversamento del serbatoio. È stata ritenuta legittima l’estensione della messa in sicurezza alle aree a monte, sia perché prevista dallo stesso progetto dell’appellante, sia perché ARPA aveva fornito una spiegazione tecnica non illogica, fondata sulla presenza di ostacoli antropici e sul ristagno delle acque. È stata confermata anche la prescrizione relativa all’inserimento del divieto di accesso alle aree verdi nel regolamento condominiale, poiché l’ente l’aveva già autonomamente previsto e poteva assicurarla quale amministratore del complesso. La garanzia finanziaria pari al 50% è stata ritenuta coerente con la disciplina comunale, non ricorrendo l’ipotesi dei proprietari non responsabili del tutto estranei all’inquinamento. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 239, 240, 242, 244, 245, 250 e 253 d.lgs. 152/2006
La disciplina impone al responsabile della contaminazione di attivarsi per gli interventi di bonifica; la partecipazione causale allo sversamento può giustificare l’obbligo di eseguire l’intervento progettato, anche in presenza di ulteriori fonti inquinanti.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Non è violato quando il giudice valuta la portata effettiva del provvedimento impugnato senza attribuire all’amministrazione un accertamento formale di responsabilità non contenuto nell’atto.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Nel caso deciso non è stata ravvisata una lesione della partecipazione procedimentale, considerata l’ampia partecipazione dell’interessato al procedimento e alla conferenza di servizi.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Non risultano violati gli obblighi di buon andamento, ragionevolezza e motivazione, poiché le prescrizioni erano supportate dall’istruttoria tecnica e dagli apporti di ARPA e degli altri enti.
art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006
L’intervento volontario del soggetto interessato è stato valutato unitamente alla sua condotta concreta: l’assunzione dell’intero ciclo procedimentale e la predisposizione del progetto di messa in sicurezza comportano l’obbligo di portarlo a compimento.
art. 12 disp. prel. cod. civ.
artt. 2028 ss. cod. civ.
l.r. Piemonte n. 3 dell’11 marzo 2015
Richiamata quale base della disciplina regionale relativa alle garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica.
Massime di principio
- La mancata adozione di un formale provvedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 152/2006 non rende di per sé inammissibile l’impugnazione di un atto che approvi un progetto di messa in sicurezza e imponga obblighi al soggetto che lo ha predisposto; la questione attiene alla legittimità sostanziale dell’imposizione e deve essere esaminata nel merito.
- Il soggetto che, pur qualificandosi come interessato e non responsabile, assume spontaneamente la gestione dell’intero ciclo di risanamento ambientale, presentando anche il progetto di messa in sicurezza permanente, non può limitare unilateralmente gli effetti della propria iniziativa alle sole fasi preliminari quando il progetto sia stato approvato dall’amministrazione: deve portare a compimento l’intervento progettato.
- La conservazione prolungata di serbatoi dismessi contenenti idrocarburi in un’area classificata a rischio idrogeologico può integrare una condotta causalmente rilevante e negligente; un successivo evento alluvionale non costituisce caso fortuito o forza maggiore idoneo a interrompere il nesso causale se era prevedibile e fronteggiabile mediante misure di prevenzione e sicurezza.
- La presenza di ulteriori o diffuse fonti di contaminazione non esclude l’obbligo di bonifica quando sia accertata una fonte certa e puntuale che abbia contribuito causalmente all’inquinamento; tale contributo può fondare la responsabilità solidale per l’intervento.
- L’estensione della messa in sicurezza a un’intera area può essere legittima quando sia prevista dal progetto approvato e supportata da valutazioni tecniche non illogiche, anche se la propagazione degli inquinanti non segue una direttrice lineare, qualora ostacoli antropici e ristagno delle acque possano aver favorito la dispersione in più direzioni.
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