Sentenza del 30/05/2017 n. 495 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Termini - Scadenza del termini di impugnazione - Irretrattabilità della pretesa - Conversione del termine breve di prescrizione nel termine lungo - Non ricorre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguardava gli effetti della scadenza del termine per impugnare una cartella di pagamento. Si doveva stabilire se la mancata opposizione, rendendo incontestabile la pretesa, comportasse anche la conversione del termine di prescrizione eventualmente breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la mancata impugnazione della cartella determina soltanto la decadenza dalla possibilità di contestarla e l'irretrattabilità del credito, ma non trasforma il termine prescrizionale breve in un termine decennale. L'articolo 2953 del codice civile opera esclusivamente quando il diritto sia stato accertato con una sentenza passata in giudicato o con altro titolo giudiziale definitivo. La cartella di pagamento è invece un atto amministrativo e non può acquistare efficacia di giudicato; pertanto continua ad applicarsi il termine di prescrizione proprio del credito sottostante.
Norme richiamate
Articolo 2953 del codice civile
La conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale richiede un titolo giudiziale definitivo, divenuto irrevocabile. Non si applica a una cartella di pagamento non impugnata, poiché quest'ultima è un atto amministrativo privo di efficacia di giudicato.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella rende la pretesa non più contestabile nel merito, ma non determina automaticamente la prescrizione decennale del credito.
- Per individuare il termine di prescrizione occorre fare riferimento alla natura del credito sottostante: tributi, contributi, sanzioni e altre somme possono avere termini differenti.
- Il termine decennale previsto dall'articolo 2953 del codice civile si applica, in linea generale, quando il credito è stato riconosciuto da una sentenza definitiva o da un altro titolo giudiziale equiparabile, non per il solo fatto che una cartella amministrativa non sia stata impugnata.
- Anche una pretesa divenuta irretrattabile può essere contestata successivamente per intervenuta prescrizione, se l'agente della riscossione non ha compiuto validi atti interruttivi entro il termine previsto per quello specifico credito.
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