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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00371/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia dell'imputato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidandole in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione del Giudice di pace di Siracusa, la quale lo aveva ritenuto penalmente responsabile del delitto di diffamazione aggravata. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta la rinuncia al ricorso depositata dall'imputato. La parte civile ha depositato memoria e ha chiesto la rifusione delle spese. La Corte ha rilevato che la rinuncia rendeva il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha poi affrontato il tema delle spese in favore della parte civile, affermando che, pur non essendo previsto dall'art. 589, comma 3, c.p.p. un obbligo formale di notificare la rinuncia alla parte civile, esiste un onere dell'imputato che intenda rinunciare di comunicarla tempestivamente, così da evitare che la parte civile svolga inutile attività difensiva dopo la notifica del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 3, c.p.p.

    La dichiarazione di rinuncia al ricorso deve avvenire nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583 c.p.p.; la norma non prevede espressamente un obbligo di notificazione della rinuncia alla parte civile.

  • artt. 581, 582 e 583 c.p.p.

    Sono richiamati come forme e modalità cui deve conformarsi la dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Pur in assenza di un espresso obbligo normativo, l'imputato che rinunci al ricorso deve comunicare tempestivamente la rinuncia alla parte civile, al fine di evitare attività difensiva inutilmente causata dalla notifica dell'impugnazione.
  • La mancata comunicazione della rinuncia alla parte civile giustifica la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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