Sentenza n. 239/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza quanto al ricorso n. 950 del 2025 del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 88 del 21 marzo 2023; e quanto al ricorso n. 951 del 2025 del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 66 del 7 febbraio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, passate in giudicato, relative al beneficio annuale di € 500,00 della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto due distinti ricorsi per ottenere l’ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Arezzo n. 88 del 21 marzo 2023 e n. 66 del 7 febbraio 2024. Entrambe le pronunce avevano accertato il diritto della docente al beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e avevano condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti alle annualità non corrisposte, oltre interessi. Le sentenze erano passate in giudicato, rispettivamente, il 21 settembre 2023 e il 7 agosto 2024; erano state notificate al Ministero e risultava decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e dagli atti non risultava l’esecuzione dei titoli giudiziali.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e li ha accolti, rilevando che i giudicati non risultavano eseguiti. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare integrale esecuzione alle sentenze entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio; il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di una penalità di mora, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche alla rifusione delle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure conseguenti all’inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni era decorso prima della proposizione dei ricorsi per ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accertata definitività del titolo giudiziale, la sua notificazione all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge consentono al creditore di chiedere l’esecuzione coattiva quando dagli atti non risulti l’adempimento dell’amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari e pagare le somme dovute.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato giustifica una misura coercitiva; la penalità decorre dall’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
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