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Sentenza

Sentenza n. 1218/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici economici ex art.6 bis del D.L. n.387/1987, con il conseguente obbligo di rideterminazione del trattamento di fine servizio e condanna al relativo pagamento.

Giustizia amministrativa202401150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, con conseguente rideterminazione del trattamento di fine servizio e pagamento delle somme dovute. Ha sostenuto che il beneficio spetta anche al personale delle Forze di polizia cessato a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio, e che la disciplina si applica all'Arma dei Carabinieri in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. L'INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale, la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti e l'infondatezza della pretesa, prospettando anche un contrasto dell'interpretazione favorevole con gli artt. 3 e 81 Cost. Il ricorrente ha replicato richiamando la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di prescrizione, affermando, sulla base della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il termine decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio; ha inoltre rilevato l'efficacia interruttiva della diffida e messa in mora prodotta dal ricorrente. Nel merito ha accolto il ricorso, ritenendo che i sei scatti stipendiali spettino agli ex appartenenti alle Forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. Ha escluso che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, abbia natura decadenziale. Ha inoltre ritenuto infondate le questioni di costituzionalità prospettate dall'INPS, richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il beneficio trova fondamento in uno specifico complesso normativo e non viola gli artt. 3 e 81 Cost. L'INPS è stato condannato a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali, a pagare le somme dovute oltre interessi legali e a rimborsare le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    Il testo della disposizione non è riportato integralmente.

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche al personale delle Forze di polizia cessato a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio; il termine del 30 giugno per presentare la domanda non ha natura decadenziale.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La disposizione mantiene applicabile l'art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, compresa l'Arma dei Carabinieri.

  • art. 3 Cost.

    Non vi è infine alcun contrasto con l’art. 3 della Costituzione, giacché la normativa accomuna soltanto a certi fini situazioni differenti, che nella loro globalità sono tuttavia trattate in modo distinto

    Il riconoscimento del beneficio non determina una manifesta irragionevole disparità di trattamento, poiché l'omogeneizzazione riguarda categorie assimilabili appartenenti al comparto sicurezza.

  • art. 81 Cost.

    L’estensione di sei scatti stipendiali in favore dell’appellato non è avvenuta in assenza di una specifica norma

    Il richiamo all'art. 81 Cost. è inconferente quando il beneficio economico trova fondamento in una specifica normativa; la mancata previsione originaria della relativa spesa non esclude l'applicazione della disciplina.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche agli appartenenti alle Forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare, collocati a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con almeno trentacinque anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale e il suo mancato rispetto non comporta la perdita del beneficio.
  • Ai fini della prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali, il termine decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla data di cessazione dal servizio.
  • Il riconoscimento dei sei scatti stipendiali non contrasta con gli artt. 3 e 81 Cost., poiché trova fondamento in una specifica disciplina legislativa e realizza un trattamento omogeneo tra categorie assimilabili del comparto sicurezza, senza integrare una manifesta irragionevole disparità.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

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