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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17276/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 20/12/2023 per mancata allegazione, all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581, co. 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha sostenuto che dal fascicolo processuale risultava una dichiarazione di domicilio presso la propria abitazione e che quindi l'inammissibilità era erronea.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità del motivo. Ha richiamato la questione pregiudiziale sull'applicabilità dell'art. 581, co. 1-ter, c.p.p. dopo la sua abrogazione dalla legge n.114/2024 e, in base all'informazione provvisoria delle Sezioni Unite, ha ritenuto che la disciplina si applica alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; essendo il gravame proposto il 22 marzo 2024, la norma operava. Le Sezioni Unite hanno precisato che, a pena di inammissibilità, è sufficiente il richiamo espresso e specifico all'atto di impugnazione ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto la difesa si è limitata a un'affermazione generica dell'esistenza della dichiarazione senza indicarne collocazione o natura dell'atto; perciò l'inammissibilità è confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale in base alla quale il ricorrente era stato originariamente condannato (riferimento al reato per cui era stata pronunciata la sentenza impugnata).

  • art. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen.

    Prevedeva, a pena di inammissibilità, il deposito insieme con l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio ovvero un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/e elezione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale; la Corte ha applicato questa interpretazione in forza dell'indirizzo delle Sezioni Unite.

  • Legge n. 114/2024 (abrogazione art. 581, co. 1-ter c.p.p.)

    Ha abrogato la norma a partire dal 25 agosto 2024; la Corte ha però chiarito che per le impugnazioni proposte entro il 24 agosto 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente, secondo l'indicazione delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Se l'atto di impugnazione è stato depositato prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione (qui: 24/08/2024), continua a trovare applicazione l'art. 581, co. 1-ter: è quindi necessario allegare la dichiarazione/elezione di domicilio o indicare espressamente la precedente dichiarazione e la sua precisa collocazione nel fascicolo.
  • Una generica affermazione secondo cui 'dai documenti in fascicolo risulterebbe la dichiarazione di domicilio' non è sufficiente: l'onere richiede un richiamo specifico e l'indicazione del luogo nel fascicolo che consenta l'immediata e inequivoca individuazione dell'atto.
  • In assenza dell'adempimento (o di un richiamo specifico conforme all'interpretazione delle Sezioni Unite) l'appello è destinato a essere dichiarato inammissibile, con possibile condanna alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).
  • Verificare sempre le date rilevanti (data della sentenza impugnata, data di deposito dell'impugnazione e data di entrata in vigore di modifiche normative) per determinare quale disciplina procedurale si applica.
  • In casi similari, allegare copia della dichiarazione/elezione di domicilio o indicare precisamente la sua collocazione nel fascicolo processuale quando si propone l'impugnazione, per evitare inammissibilità per motivi formali.

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