Cassazione Penale, Sentenza n. 17276/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 20/12/2023 per mancata allegazione, all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581, co. 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha sostenuto che dal fascicolo processuale risultava una dichiarazione di domicilio presso la propria abitazione e che quindi l'inammissibilità era erronea.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità del motivo. Ha richiamato la questione pregiudiziale sull'applicabilità dell'art. 581, co. 1-ter, c.p.p. dopo la sua abrogazione dalla legge n.114/2024 e, in base all'informazione provvisoria delle Sezioni Unite, ha ritenuto che la disciplina si applica alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; essendo il gravame proposto il 22 marzo 2024, la norma operava. Le Sezioni Unite hanno precisato che, a pena di inammissibilità, è sufficiente il richiamo espresso e specifico all'atto di impugnazione ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto la difesa si è limitata a un'affermazione generica dell'esistenza della dichiarazione senza indicarne collocazione o natura dell'atto; perciò l'inammissibilità è confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale in base alla quale il ricorrente era stato originariamente condannato (riferimento al reato per cui era stata pronunciata la sentenza impugnata).
art. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen.
Prevedeva, a pena di inammissibilità, il deposito insieme con l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio ovvero un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/e elezione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale; la Corte ha applicato questa interpretazione in forza dell'indirizzo delle Sezioni Unite.
Legge n. 114/2024 (abrogazione art. 581, co. 1-ter c.p.p.)
Ha abrogato la norma a partire dal 25 agosto 2024; la Corte ha però chiarito che per le impugnazioni proposte entro il 24 agosto 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente, secondo l'indicazione delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Se l'atto di impugnazione è stato depositato prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione (qui: 24/08/2024), continua a trovare applicazione l'art. 581, co. 1-ter: è quindi necessario allegare la dichiarazione/elezione di domicilio o indicare espressamente la precedente dichiarazione e la sua precisa collocazione nel fascicolo.
- Una generica affermazione secondo cui 'dai documenti in fascicolo risulterebbe la dichiarazione di domicilio' non è sufficiente: l'onere richiede un richiamo specifico e l'indicazione del luogo nel fascicolo che consenta l'immediata e inequivoca individuazione dell'atto.
- In assenza dell'adempimento (o di un richiamo specifico conforme all'interpretazione delle Sezioni Unite) l'appello è destinato a essere dichiarato inammissibile, con possibile condanna alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).
- Verificare sempre le date rilevanti (data della sentenza impugnata, data di deposito dell'impugnazione e data di entrata in vigore di modifiche normative) per determinare quale disciplina procedurale si applica.
- In casi similari, allegare copia della dichiarazione/elezione di domicilio o indicare precisamente la sua collocazione nel fascicolo processuale quando si propone l'impugnazione, per evitare inammissibilità per motivi formali.
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