Sentenza n. 653/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione, - del Decreto del Questore della Provincia di Lucca prot. -OMISSIS- del 12.10.2022, notificato al ricorrente in data 17.10.2022, con il quale, per le motivazioni ivi riportate, è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- rilasciato al sig. Idrizi per motivi di lavoro subordinato e in scadenza al 4.02.2023; - di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti ivi, compreso, per quanto occorrer possa, l'atto della Questura di Lucca – Ufficio Immigrazione – II Sezione prot. n. -OMISSIS- del 20.07.2022, avente ad oggetto “procedimento volto alla revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-. Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno, disposta dopo il passaggio in giudicato di una condanna a sei anni e sei mesi di reclusione e a una multa per gravi reati in materia di stupefacenti, cui si aggiungeva una precedente condanna pronunciata a seguito di patteggiamento. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l’Amministrazione avesse applicato in modo automatico l’effetto ostativo delle condanne, omettendo il necessario bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e i legami familiari e sociali esistenti in Italia. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, che ha esteso tale valutazione anche allo straniero titolare di legami familiari nel territorio nazionale, non soltanto a chi abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di motivazione e l’illegittimità della valutazione di pericolosità, fondata in modo acritico su fatti di reato risalenti agli anni 2006-2008, senza considerare la successiva condotta positiva, l’assenza di ulteriori illeciti, la stabile attività lavorativa, l’integrazione familiare e sociale, la presenza della moglie e dei due figli minorenni e l’ammissione al lavoro esterno e all’affidamento in prova ai servizi sociali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca, compensando le spese. Le censure sono state esaminate congiuntamente. Il giudice ha rilevato che l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, impone, in presenza di legami familiari in Italia, una valutazione concreta e individualizzata, senza automatismi fondati sulla sola condanna per determinati reati. L’Amministrazione deve ponderare la pericolosità concreta e attuale dello straniero con la tutela della famiglia e dei figli minori, valorizzando tutte le circostanze rilevanti. Nel caso concreto, il decreto si era sostanzialmente limitato a richiamare le condanne e la gravità dei reati, senza dimostrare l’effettiva considerazione della risalenza dei fatti, dell’assenza di ulteriori condotte illecite, della struttura e integrazione del nucleo familiare e della stabilità lavorativa. È quindi mancata una specifica e concreta comparazione tra l’interesse all’allontanamento e gli interessi familiari, con conseguente difetto di adeguata motivazione. L’annullamento non preclude all’Amministrazione di riedeterminarsi nel rispetto dei principi indicati dal TAR.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa del carattere ostativo delle condanne ai fini dell’ingresso e del soggiorno, ma non può essere applicata in modo automatico quando siano presenti legami familiari in Italia e debba essere svolta la valutazione individualizzata richiesta dall’art. 5, comma 5.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
In presenza di legami familiari in Italia, la revoca deve essere preceduta da un concreto bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e all’allontanamento e la tutela della famiglia e dei figli minori, tenendo conto della pericolosità concreta e attuale dello straniero; è escluso l’automatismo fondato sulla sola condanna penale.
art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato quale fondamento della speciale autorizzazione al soggiorno precedentemente ottenuta dal ricorrente per rimanere al fianco dei figli minorenni; la diversa origine del titolo non esclude la necessità del bilanciamento previsto dall’art. 5, comma 5, quando sussistano legami familiari nel territorio nazionale.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
La condanna per reati in materia di stupefacenti è stata posta dall’Amministrazione a fondamento della revoca, ma la gravità del reato non esonera dall’accertamento concreto e attuale della pericolosità e dalla ponderazione dei legami familiari.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al ricorrente di presentare memorie; tuttavia, l’acquisizione delle osservazioni non è stata seguita da una motivazione che desse conto della loro puntuale valutazione.
art. 8 CEDU
La tutela della vita familiare richiede un ponderato bilanciamento tra il diritto alla vita familiare dello straniero e dei suoi congiunti, da un lato, e la sicurezza pubblica e la prevenzione delle minacce all’ordine pubblico, dall’altro.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno per la sopravvenienza di una condanna penale non può fondarsi automaticamente sulla sola natura ostativa del reato quando lo straniero abbia legami familiari nel territorio nazionale.
- In presenza di coniuge o figli minori in Italia, l’Amministrazione deve effettuare una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità attuale dello straniero e bilanciarla con l’interesse alla tutela della vita familiare, anche se il titolo di soggiorno originario non deriva da ricongiungimento familiare ma da altra forma di regolarizzazione.
- La motivazione del provvedimento di revoca deve dare conto della ponderazione effettiva di tutte le circostanze rilevanti, comprese la risalenza dei reati, l’assenza di ulteriori condotte illecite, l’inserimento lavorativo e sociale, la stabilità del nucleo familiare e la presenza di figli minori.
- L’annullamento della revoca per difetto di motivazione e omesso bilanciamento non impedisce all’Amministrazione di rieditare il potere, purché proceda a una nuova valutazione concreta e attuale della pericolosità e degli interessi familiari coinvolti.
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