Ordinanza n. 5806/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto del Ministero dell’Interno n. K 10/-OMISSIS- notificato in data 6 agosto 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 9 giugno 2023, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno notificato il 6 agosto 2025, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 9 giugno 2023, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha rilevato che la notifica telematica del ricorso introduttivo è stata effettuata mediante PEC all'indirizzo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, destinataria della notificazione per la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione. Il vizio è stato qualificato come nullità della notificazione, non come inesistenza.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il diniego di cittadinanza né la domanda cautelare. Ha disposto che il ricorrente rinnovi la notificazione del ricorso all'indirizzo PEC dell'Avvocatura generale dello Stato, assegnando un termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La rinnovazione è stata ordinata perché la nullità della notificazione non impedisce la prosecuzione del giudizio e non richiede una valutazione sull'imputabilità del vizio al notificante, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 29 aprile 2026. Disposto inoltre l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Individua il titolo normativo in base al quale era stata presentata la domanda di concessione della cittadinanza italiana; il merito del diniego non è stato esaminato.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La disciplina sulla rinnovazione della notificazione nulla deve essere applicata senza subordinare la rinnovazione a una valutazione dell'imputabilità del vizio al notificante, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica nulla alla valutazione dell'imputabilità del vizio al notificante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base del provvedimento di oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso amministrativo è affetta da nullità, e non da inesistenza, il giudice deve disporne la rinnovazione, assegnando un termine perentorio, senza subordinare tale rinnovazione alla verifica dell'imputabilità del vizio al notificante.
- La notificazione del ricorso contro un'amministrazione statale deve essere effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato; la notificazione eseguita direttamente presso l'amministrazione, anziché presso l'Avvocatura, è nulla ma non inesistente e può essere rinnovata.
- La rinnovazione della notificazione nulla consente la prosecuzione del giudizio e precede l'esame del merito dell'impugnazione e della domanda cautelare.
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