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Sentenza

Sentenza n. 1017/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 479/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 249/2024 del Tribunale di Asti Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.11.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha riconosciuto il diritto ad usufruire del beneficio economico tramite la “Carta Elettronica del Docente”;

Giustizia amministrativa202600480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta Elettronica del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 479/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto a usufruire del beneficio economico mediante la Carta Elettronica del Docente. Hanno chiesto la condanna del Ministero al pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il titolo era stato prodotto in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente prodotto e notificato, il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso e l'inadempimento dell'Amministrazione non era contestato. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza e di pagare le somme liquidate in favore dei ricorrenti, maggiorate degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà operare a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente; il relativo compenso è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'ufficio pubblico ricoperto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché alla refusione del contributo unificato. Il TAR ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine previsto per l'adempimento dell'Amministrazione debitrice deve essere inutilmente decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata in ottemperanza deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione delle spese legali.

  • Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È utilizzata come base parametrica per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia ritualmente prodotto in copia conforme, notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione debitrice.
  • L'omessa esecuzione non contestata di un giudicato impone al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento puntuale del titolo, comprensivo delle somme liquidate e degli interessi legali maturati dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso per l'attività commissariale si considera compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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