Sentenza n. 161/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e per la consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con inclusione dei benefici nella relativa base di calcolo e corresponsione delle somme dovute, oltre interessi. La controversia riguardava, in particolare, la spettanza del beneficio anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, nonché il significato del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, confermata dal Consiglio di Stato. Ha affermato che il beneficio dei sei scatti spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita. L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non ha determinato la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. Inoltre, il superamento del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non produce decadenza dal beneficio, poiché il termine è funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. È stato quindi accertato il diritto del ricorrente ai sei scatti e l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendoli nella base di calcolo. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali e il termine per la domanda di collocamento in quiescenza; il termine non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Disciplina la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 legge n. 231/1990
La sua abrogazione non comporta la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e, quindi, non reintroduce la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Ha abrogato l'art. 11 della legge n. 231/1990, senza determinare la reviviscenza della disciplina previgente limitativa del beneficio.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in presenza di giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone alla parte soccombente il rimborso del contributo unificato, nella misura versata, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione di una disposizione che aveva limitato il beneficio dei sei scatti a determinate modalità di cessazione dal servizio non comporta la reviviscenza della precedente disciplina limitativa, salvo specifica previsione normativa.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, essendo diretto esclusivamente a regolare la decorrenza del collocamento a riposo.
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