Ordinanza n. 3171/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 7820/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo alla procedura concorsuale per il profilo di bibliotecario
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Cultura ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza. La controversia riguarda il requisito di ammissione alla procedura concorsuale consistente nel possesso di un diploma di specializzazione, di un dottorato di ricerca, di un master universitario di secondo livello in materie attinenti al patrimonio culturale, oppure del diploma di una scuola di alta formazione e di studio operante presso il Ministero o di titoli equipollenti. L'Amministrazione ha sostenuto, implicitamente secondo quanto valutato dal Collegio, la legittimità e la ragionevolezza di tale requisito. Il requisito era previsto dall'Ordinamento professionale del Ministero della Cultura allegato al Decreto del Direttore Generale Organizzazione prot. DG-OR n. 1112 del 2 luglio 2024, atto presupposto non impugnato in primo grado.
La decisione
In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando anzitutto che il requisito di ammissione era imposto dall'Ordinamento professionale del Ministero della Cultura, atto presupposto non gravato in primo grado. Il Collegio ha inoltre ritenuto prima facie ragionevole il requisito, poiché il profilo di bibliotecario richiesto dal Ministero comporta, oltre alle conoscenze generali di biblioteconomia, competenze specifiche nella tutela, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio librario quale bene culturale. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecutività della sentenza avrebbe paralizzato la procedura concorsuale e impedito il reclutamento del personale. La domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 98 c.p.a. è stata quindi accolta ed è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado
Consente, in appello, la tutela cautelare mediante sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata quando ricorrano i presupposti cautelari; nel caso concreto il Collegio ha ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando una sommaria delibazione evidenzi il fumus boni iuris delle ragioni dell'appellante e l'esecuzione della sentenza determini un pregiudizio concreto e attuale, quale la paralisi di una procedura concorsuale e l'impossibilità di procedere al reclutamento.
- Un requisito di ammissione a una procedura concorsuale può essere ritenuto prima facie ragionevole quando sia previsto da un atto organizzativo-professionale presupposto non impugnato e risulti coerente con le specifiche competenze richieste dal profilo professionale da ricoprire.
- Per il profilo professionale di bibliotecario presso un'amministrazione preposta alla tutela del patrimonio culturale, può essere giustificata la richiesta di titoli specialistici attinenti al patrimonio culturale, oltre alle conoscenze generali di biblioteconomia, in ragione delle funzioni di tutela, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio librario quale bene culturale.
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