Cassazione Civile, Ordinanza n. 22445/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un PVC della Guardia di Finanza che contestava al contribuente, insieme ad altri soci di una società, la disponibilità di capitali all'estero e quindi l'esistenza di maggiori redditi imponibili in Italia per più annualità, tra cui il 2008. L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento e atti di contestazione delle sanzioni; per l'anno 2008 aveva poi annullato in autotutela un primo avviso e un primo atto sanzionatorio, sostituendoli con nuovi atti. Il contribuente aveva impugnato anche i nuovi atti, sostenendo l'illegittimità del nuovo atto sanzionatorio per asserito esaurimento del potere impositivo e per violazione dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973. Dopo la sentenza di appello sfavorevole, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma in seguito ha rinunciato al ricorso, deducendo che il giudizio di cassazione relativo al presupposto avviso di accertamento per il 2008 era stato definito con ordinanza di estinzione e cessazione della materia del contendere in applicazione dell'art. 6, comma 2, d.l. 193/2016; ha quindi chiesto che tale definizione si riflettesse anche sul presente giudizio relativo alle sanzioni.
La decisione
La Corte ha preso atto che il giudizio di cassazione relativo all'avviso di accertamento presupposto per l'anno 2008 era stato già definito con ordinanza di estinzione per effetto della definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 2, d.l. 193/2016. Ha ritenuto che tale definizione si estendesse anche al presente procedimento avente ad oggetto l'atto di irrogazione delle sanzioni, in quanto accessorio e conseguente rispetto all'accertamento ormai definito. Pertanto ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
Richiamato come base formale della rinuncia al ricorso da parte del contribuente.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Evocato dal contribuente per contestare la legittimità del nuovo atto sanzionatorio, ma la Corte non ne fonda la decisione.
art. 6, comma 2, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225
La definizione agevolata della controversia sul presupposto accertamento comporta cessazione della materia del contendere anche nel giudizio sulle sanzioni conseguenti.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia relativa all'atto impositivo presupposto può estendersi al giudizio concernente il correlato atto sanzionatorio, quando quest'ultimo sia consequenziale al primo.
- Quando l'accertamento presupposto è definito con cessazione della materia del contendere, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio sulle sanzioni connesse.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta definizione della lite, le spese possono essere compensate integralmente tra le parti.
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