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Parere

Parere n. 989/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Luca Bortoli contro il Comune di Nus, avverso atto in data 17.04.2023 prot. n. 4744 di non ammissione di intervento di ripristino di fabbricato diroccato;

Giustizia amministrativa202400736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti del Comune di Nus del 17 aprile 2023, prot. n. 4744, e del 30 maggio 2023, prot. n. 6623, recanti il diniego dell’intervento di ripristino o ricostruzione di un fabbricato classificato come rudere nella località Le Cret.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo al recupero di un edificio classificato come rudere con la lettera “D” dal PRG del Comune di Nus, sostenendo che gli artt. 52, comma 2, lettera d), e 52 quater della legge regionale Valle d’Aosta n. 11/1998, in relazione alla D.G.R. n. 418/1999 e al PRG, consentissero la ricostruzione sulla base della classificazione pianificatoria e della documentazione catastale, fotografica o scritta relativa alla consistenza originaria, senza necessità di verificare la permanenza di tracce materiali del rudere al momento della domanda. Il primo motivo deduceva la violazione della normativa regionale e del PRG, assumendo che il Comune avesse erroneamente richiesto l’attuale esistenza fisica del rudere. Il secondo motivo deduceva eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, ingiustizia e disapplicazione del PRG, oltre alla lesione del legittimo affidamento maturato sulla possibilità di ricostruire l’edificio classificato come rudere. Dall’istruttoria è emerso, tuttavia, che i resti del fabbricato erano stati volontariamente rimossi dal ricorrente tra il 2009 e il 2015, nell’ambito di interventi su un edificio adiacente e di riordino dell’area, senza che fosse stata previamente richiesta o ottenuta un’autorizzazione alla ricostruzione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. La classificazione con la lettera “D” nel PRG costituiva la ricognizione della situazione esistente al momento della formazione del piano, ma non configurava un titolo edificatorio perpetuo e incondizionato. La disciplina regionale, nel consentire la ricostruzione dei ruderi sulla base della classificazione pianificatoria e della documentazione della consistenza originaria, mira a evitare che il degrado naturale o eventi straordinari impongano la conservazione di resti degradati; non può invece essere invocata da chi abbia volontariamente e integralmente eliminato il rudere prima di chiedere la ricostruzione. La rimozione dei resti ha fatto venir meno il presupposto materiale dell’intervento e ha trasformato l’opera richiesta in una nuova costruzione nell’area di sedime, non ammessa nella sottozona Ae27. Non si è verificata una disapplicazione del PRG, poiché il Comune ha applicato la disciplina vigente alla situazione dei luoghi esistente al momento della domanda, prendendo atto del venir meno del presupposto fattuale della classificazione. È stata inoltre esclusa la lesione del legittimo affidamento, in assenza di un comportamento comunale idoneo a garantire la futura ricostruzione dopo la demolizione volontaria. La giurisprudenza richiamata sull’art. 3 del d.P.R. 380/2001 è stata ritenuta non pertinente, riguardando ipotesi di crollo o distruzione per cause naturali o eventi straordinari, non la demolizione volontaria del proprietario.

Osservazioni

Primo motivo - artt. 52, comma 2, lettera d), e 52 quater della legge regionale Valle d’Aosta n. 11/1998

La classificazione del fabbricato come rudere nel PRG non consente la ricostruzione quando il rudere sia stato previamente e volontariamente eliminato dal proprietario. La disciplina regionale non attribuisce rilievo alla sola classificazione pianificatoria in assenza del presupposto fattuale dell’intervento, né consente di trasformare l’area riordinata in sede per una nuova costruzione non ammessa.

Secondo motivo - disapplicazione del PRG ed eccesso di potere

Il Comune non ha disapplicato il PRG, ma ha preso atto che il presupposto materiale della classificazione, ossia l’esistenza del rudere, era venuto meno per una condotta volontaria del privato. La classificazione pianificatoria non costituisce un titolo edificatorio perpetuo e non impedisce all’amministrazione di qualificare il nuovo intervento secondo lo stato dei luoghi esistente al momento della domanda.

Legittimo affidamento

Non è tutelabile l’affidamento del proprietario che abbia demolito integralmente il rudere senza una contestuale o precedente autorizzazione alla ricostruzione e senza uno specifico comportamento dell’amministrazione idoneo a garantire la futura edificazione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Fondamento del parere obbligatorio del Consiglio di Stato nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 17, comma 25, legge n. 127/1997

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell’obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato.

  • art. 52, comma 2, lettera d), legge regionale Valle d’Aosta 6 aprile 1998, n. 11

    La disposizione consente gli interventi relativi ai fabbricati classificati come ruderi, ma non può essere applicata quando il rudere sia stato volontariamente e integralmente rimosso prima della domanda di ricostruzione.

  • art. 52 quater legge regionale Valle d’Aosta 6 aprile 1998, n. 11

    La disciplina deve essere coordinata con la situazione materiale dei luoghi e non attribuisce alla classificazione pianificatoria un effetto edificatorio perpetuo, svincolato dal venir meno del rudere per fatto volontario del proprietario.

  • D.G.R. Valle d’Aosta n. 418/1999

    La definizione e classificazione dei ruderi rilevano nella formazione del PRG, ma non legittimano la successiva eliminazione volontaria del manufatto e la sua sostituzione con una nuova costruzione.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    La giurisprudenza relativa alla dimostrazione della consistenza originaria dell’edificio anche in assenza di strutture non è pertinente alle ipotesi di demolizione volontaria e programmata da parte del proprietario.

Massime di principio

  • La classificazione di un fabbricato come rudere negli elaborati del piano regolatore non costituisce un titolo edificatorio perpetuo e incondizionato, ma opera in relazione al presupposto materiale e funzionale dell’intervento di ricostruzione del rudere.
  • La disciplina che consente la ricostruzione di ruderi sulla base della ricognizione pianificatoria e della documentazione della consistenza originaria è volta a fronteggiare il degrado naturale o la distruzione per eventi straordinari, non a legittimare la demolizione volontaria del rudere e la successiva nuova edificazione sull’area di sedime.
  • Quando il rudere sia stato integralmente rimosso dal proprietario prima della domanda di ricostruzione, l’intervento successivo deve essere qualificato in base allo stato dei luoghi esistente al momento della domanda; se manca una disciplina che lo consenta, esso integra una nuova costruzione e non una ricostruzione di rudere.
  • La presa d’atto, da parte del Comune, del venir meno del presupposto materiale della classificazione pianificatoria per effetto di fatti successivi imputabili al proprietario non costituisce disapplicazione del piano regolatore.
  • Il legittimo affidamento sulla ricostruzione di un rudere richiede uno specifico comportamento dell’amministrazione idoneo a generare un’aspettativa concreta; non è sufficiente la mera classificazione del rudere nel PRG quando il proprietario lo abbia volontariamente eliminato senza previamente ottenere un titolo o una garanzia di ricostruzione.

Diniego della ricostruzione di un rudere classificato nel PRG

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario privato contro il Comune di Nus, in relazione al diniego dell’intervento di ripristino o ricostruzione di un fabbricato diroccato sito in località Le Cret e classificato come rudere, con la lettera “D”, nel PRG comunale.

Premesse e richiesta

Il ricorrente aveva presentato al Comune una richiesta di parere preventivo per il recupero dell’edificio, richiamando gli artt. 52, comma 2, lettera d), e 52 quater della legge regionale Valle d’Aosta n. 11/1998, la D.G.R. n. 418/1999 e la classificazione contenuta nel PRG. A sostegno dell’istanza aveva prodotto documentazione catastale relativa alla consistenza originaria del manufatto.

Il Comune aveva dichiarato l’intervento “non ammesso” con atto del 17 aprile 2023, prot. n. 4744, ritenendo che non esistessero più tracce del rudere. Il diniego era stato confermato il 30 maggio 2023, prot. n. 6623, a seguito dell’istanza di riesame.

Fatti rilevanti

Dagli atti risultava che i resti del rudere erano stati rimossi tra il 2009 e il 2015, nell’ambito di interventi di ristrutturazione di un edificio adiacente e di riordino dell’area. Il ricorrente aveva riconosciuto che, durante tali lavori, i resti del fabbricato diroccato erano stati eliminati e l’area era stata riordinata.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva ritenuto decisivo tale dato, osservando che l’intervento pregresso non aveva comportato la rivitalizzazione del rudere, ma la sua definitiva sparizione. Ne conseguiva il difetto del presupposto necessario per applicare la disciplina regionale relativa alla ricostruzione dei fabbricati classificati come ruderi.

Motivi del ricorso

Il primo motivo denunciava la violazione della legislazione regionale e del PRG. Secondo il ricorrente, la legge regionale non richiedeva la permanenza di resti fisici del rudere al momento della domanda, poiché la classificazione pianificatoria costituiva il risultato della ricognizione già effettuata dal Comune in sede di formazione del PRG.

Il secondo motivo deduceva eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, ingiustizia e disapplicazione del PRG. Il ricorrente sosteneva che il Comune non potesse rimettere in discussione la classificazione del fabbricato come rudere né verificare nuovamente la presenza in loco dei relativi resti. Invocava inoltre la tutela del legittimo affidamento sulla possibilità di ricostruire l’edificio.

Valutazioni sulla disciplina regionale

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la lettura proposta dal ricorrente non fosse conforme al tenore e alla ratio della normativa valdostana. La ricognizione dei ruderi in sede di formazione del PRG consente di evitare che il proprietario debba conservare resti degradati o insalubri per non perdere la possibilità di ricostruzione, soprattutto quando la scomparsa o l’alterazione dei resti dipenda dal degrado naturale o da eventi straordinari.

La stessa disciplina non può, invece, essere utilizzata per legittimare la rimozione volontaria e integrale del rudere, seguita dalla richiesta di edificare nuovamente sulla sola base della classificazione contenuta nel piano.

Qualificazione dell’intervento

La classificazione con la lettera “D” rappresentava la situazione esistente al momento dell’adozione e dell’approvazione del PRG, rispettivamente nel 2006 e nel 2007. Essa non costituiva un titolo edificatorio perpetuo, indipendente dalle modificazioni successive dello stato dei luoghi imputabili al proprietario.

Poiché il rudere era stato integralmente eliminato e l’area era stata riordinata, non esisteva più alcun manufatto da rivitalizzare o ricostruire. L’intervento richiesto doveva quindi essere qualificato come nuova costruzione nella sottozona Ae27, intervento non ammesso dalla disciplina urbanistica applicabile.

Disapplicazione del PRG

Il Consiglio di Stato ha escluso che il Comune avesse disapplicato il PRG. L’amministrazione non aveva negato efficacia alla classificazione pianificatoria, ma aveva preso atto del venir meno del suo presupposto fattuale per effetto della condotta volontaria del proprietario.

Il Comune era tenuto a valutare la domanda sulla base della situazione dei luoghi esistente al momento della sua presentazione. La decisione comunale costituiva quindi applicazione della disciplina urbanistica alla realtà materiale sopravvenuta, non disapplicazione del piano.

Legittimo affidamento

È stata esclusa anche la lesione del legittimo affidamento. Il ricorrente non aveva ottenuto dal Comune un’autorizzazione alla demolizione del rudere in funzione di una successiva ricostruzione, né una specifica assicurazione secondo cui la mera classificazione nel PRG sarebbe stata sufficiente a consentire l’edificazione in futuro.

La demolizione era avvenuta anni prima della presentazione della richiesta di parere preventivo e senza una contestuale o precedente istanza di ricostruzione. In tali circostanze, la classificazione pianificatoria non poteva fondare un affidamento concreto e tutelabile.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto non pertinente la giurisprudenza richiamata dal ricorrente sull’art. 3 del d.P.R. 380/2001, poiché riferita a ipotesi di crollo o distruzione dovuti a cause naturali o eventi straordinari, e non alla demolizione volontaria del proprietario.

La Sezione ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato infondato, confermando la legittimità dei provvedimenti comunali impugnati.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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