Sentenza del 25/01/2021 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Iscrizione ipotecaria - Istituzione fondo patrimoniale - Onere della prova - Allegazione avviso di accertamento - Necessità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il fondo patrimoniale era stato costituito anteriormente all'insorgenza del debito tributario per il quale era stata iscritta l'ipoteca, e quindi i beni posti nel fondo non potevano essere aggrediti. La questione probatoria è se e come il contribuente debba dimostrare che il debito fiscale è sorto dopo la costituzione del fondo patrimoniale; in particolare se debba allegare l'avviso di accertamento a lui intestato (relativo all'IRPEF per il reddito di partecipazione dalla s.n.c.) oppure l'avviso relativo alla s.n.c., ovvero fornire almeno indicazioni minime (società, periodo di imposta, anno dell'avviso) per consentire una verifica temporale.
La decisione
La sentenza ha stabilito che sussiste l'onere per il contribuente di allegare l'avviso di accertamento a lui intestato plausibilmente riferibile all'IRPEF derivante dalla partecipazione nella s.n.c., oppure l'avviso relativo alla s.n.c.; in difetto, il contribuente deve comunque fornire una minima indicazione identificativa (nome della società, periodo d'imposta accertato o anno di emissione dell'avviso) che permetta di verificare se il debito sia sorto dopo la costituzione del fondo. In mancanza di tali elementi non è possibile verificare la preesistenza del fondo rispetto al debito e l'eccezione del contribuente viene meno.
Norme richiamate
IRPEF
L'accertamento relativo all'IRPEF per il reddito di partecipazione è la chiave per determinare il soggetto obbligato e il momento di insorgenza del debito fiscale; l'avviso di accertamento è l'atto probatorio necessario per stabilire temporalmente il debito.
Fondo patrimoniale (codice civile)
La costituzione del fondo patrimoniale può rendere i beni indisponibili ai creditori personali, ma perché ciò produca effetto contro il fisco occorre provare che la costituzione sia anteriore al sorgere del debito tributario.
Avviso di accertamento
L'avviso di accertamento è elemento essenziale per dimostrare l'esistenza, il destinatario e la data del debito; la mancata produzione impedisce la verifica della priorità temporale rispetto alla costituzione del fondo.
Massime di principio
- Chi sostiene che un fondo patrimoniale è stato costituito anteriormente a un debito fiscale ha l'onere di fornire elementi di prova idonei a dimostrare la cronologia: idealmente l'avviso di accertamento rilevante o, quantomeno, informazioni precise (società, periodo d'imposta, anno dell'atto).
- In assenza di produzione dell'avviso o di dati minimi verificabili, il giudice non può accertare che il debito sia sorto dopo la costituzione del fondo e quindi l'eccezione espone a un probabile rigetto.
- Se il debito deriva da redditi di partecipazione in una società di persone (s.n.c.), è utile produrre l'avviso relativo sia all'imposizione diretta del socio (IRPEF) sia, se esistente, l'avviso indirizzato alla società, per chiarire natura e data dell'accertamento.
- Prima di impugnare un'iscrizione ipotecaria fondata su debiti societari, il contribuente dovrebbe acquisire e allegare copia degli avvisi di accertamento o altri documenti ufficiali che consentano di ricostruire temporalmente l'insorgenza del debito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale.
- Nei ricorsi contro iscrizioni ipotecarie per tributi, il giudice valorizza la completezza documentale: mere affermazioni senza documenti o riferimenti temporali precisi sono generalmente insufficienti.
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