Cassazione Penale, Sentenza n. 1521/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di rigetto del Tribunale del Riesame relativa al sequestro conservativo disposto in relazione a un'ipotesi di bancarotta distrattiva: si contestava che la corresponsione di Euro 700.000,00 a titolo di caparra confirmatoria su un preliminare ritenuto simulato fosse illecito. Le censure riguardavano principalmente: errata applicazione di norme civilistiche (anche alla luce della sentenza del Tribunale di Alessandria del 28/11/2022 e di pronunce della Corte Tributaria che sospendevano avvisi di accertamento), omissione di valutazione di un lodo arbitrale e di una transazione che avrebbero ridotto il danno, presunta violazione delle regole sulla compensazione (credito vantato dalla ALFONSO di Euro 650.000,00), e soprattutto carenza di motivazione del provvedimento impugnato sui presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora (ritenuti decisi in modo apodittico e automatistico senza quantificazione approssimativa del credito da garantire).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che l'ordinanza del Tribunale del Riesame fosse affetta da carenza motivazionale circa entrambi i presupposti del sequestro conservativo (fumus boni iuris e periculum in mora). In particolare la motivazione è stata ritenuta soltanto apparente: il Tribunale non ha indicato quali elementi concreti emergessero dalla documentazione (es. relazione ex art. 33 L.Fall.) a sostegno del fumus e non ha determinato, nemmeno approssimativamente, il 'quantum' del credito da garantire né valutato compiutamente elementi rilevanti (sentenze civili, lodo arbitrale, provvedimenti tributari, eventuali crediti compensativi). Per questi motivi la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Alessandria.
Norme richiamate
art. 316 cod. proc. pen.
Il sequestro conservativo richiede la concomitanza e la concreta valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora; il comma 1 disciplina il sequestro richiesto dal P.M. per ragioni publicistiche, il comma 2 il sequestro richiesto dalla parte civile a tutela delle obbligazioni civili derivanti dal reato; la Corte sottolinea l'unitarietà della disciplina e la necessità di motivazione reale su entrambi i presupposti
art. 606 cod. proc. pen.
Fondamento delle censure in cassazione per vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale: i ricorrenti hanno denunciato carenze motivazionali e errori nell'applicazione delle regole sul sequestro conservativo
art. 2740 cod. civ.
Richiamato per il principio della responsabilità patrimoniale generale del debitore: il periculum in mora va valutato in relazione al rischio che, a processo ultimato, il credito non trovi soddisfazione nel patrimonio dell'imputato
art. 33 Legge Fallimentare
La relazione ex art. 33 è utilizzata come fonte istruttoria sul tipo e natura dell'operazione contestata, ma la Corte richiede che la motivazione spieghi quali elementi concreti, tratti da tale relazione, giustifichino il fumus
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti formali dell'impugnazione in cassazione; nel caso il ricorso è stato ritenuto ammissibile entro tali limiti
Massime di principio
- Per disporre o confermare un sequestro conservativo in sede penale devono essere provate e motivate entrambe le condizioni richieste: fumus boni iuris e periculum in mora, con valutazione concreta degli elementi disponibili al momento del provvedimento
- Il fumus non può essere affermato solo sulla base dell'imputazione o di richiamo generico a relazioni investigative: il giudice deve indicare i fatti e gli elementi documentali che, anche solo in via provvisoria, giustificano l'apprezzamento
- Il periculum in mora richiede una valutazione collegata al rischio che il credito non venga soddisfatto dal patrimonio dell'imputato; occorre almeno una quantificazione approssimativa del 'quantum' del credito da garantire basata su dati oggettivi
- Sentenze civili, lodi arbitrali, provvedimenti tributari e transazioni che incidono sul pregiudizio patrimoniale devono essere valutati e motivati dal giudice del sequestro: non possono essere ignorati o trattati in modo meramente formale
- La sussistenza di crediti vantati dai soggetti sottoposti a sequestro (es. pretese compensative) e ogni elemento che possa ridurre il danno devono essere considerati nella valutazione del periculum e del quantum, pena l'annullamento del provvedimento per insufficiente motivazione
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