Cassazione Civile, Ordinanza n. 06898/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professionista che aveva svolto attività di consulenza del lavoro per circa un anno e mezzo agì per ottenere il pagamento di una differenza di € 5.582,65 a titolo di maggior compenso professionale per il periodo luglio 2007-settembre 2008. Il convenuto oppose di avere già saldato quanto dovuto, sostenendo che tra le parti esistesse un accordo verbale sulla misura del compenso, poi corrisposto. Il Tribunale accolse la domanda nei limiti di € 4.793,14; la Corte d’appello confermò, ritenendo non provata la convenzione derogatoria rispetto ai criteri legali di determinazione del compenso ex art. 2233 c.c. Il ricorrente per cassazione articolò tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e anomalia motivazionale, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato il materiale probatorio che, a suo dire, dimostrava l’accordo verbale sul compenso; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto non provata la predeterminazione del compenso e avesse posto a carico dell’appellante la prova dell’esecuzione delle prestazioni; 3) violazione degli artt. 2222 e 2233 c.c., perché sarebbe stato illegittimo applicare le tariffe legali nonostante l’esistenza di un accordo preventivo tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità, e comunque per la c.d. doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. Ha respinto il secondo motivo osservando che non vi era una violazione dell’art. 2697 c.c., ma solo una contestazione della valutazione delle prove: l’onere di provare l’esistenza e il contenuto dell’accordo derogatorio sul compenso gravava sulla parte che intendeva avvalersene, cioè il convenuto, e tale prova era stata ritenuta non raggiunta con accertamento di fatto insindacabile. Ha ritenuto infine il terzo motivo solo apparente, perché fondato sull’assunto non dimostrato dell’accordo sul compenso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
In assenza di accordo tra professionista e cliente sulla misura del compenso, questo va determinato secondo i criteri legali richiamati dalla norma; la convenzione derogatoria deve essere provata da chi la invoca.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare l’esistenza e il contenuto dell’accordo derogatorio sul compenso incombe sulla parte che intende avvalersene.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è deducibile solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità e non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
art. 115 c.p.c.
La violazione della norma ricorre solo se il giudice decide sulla base di prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio; non basta la diversa valutazione delle prove offerte.
art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa delle prove e l’attribuzione di maggiore forza a una rispetto ad altre rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 2222 c.c.
Richiamato solo in relazione alla qualificazione del rapporto professionale e alla dedotta applicazione delle tariffe legali, ma senza un’autonoma ratio decisoria rispetto all’art. 2233 c.c.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
È la norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando si contesta in cassazione la mancata prova di un accordo derogatorio sul compenso professionale, la relativa esistenza e il suo contenuto devono essere dimostrati dalla parte che invoca tale accordo.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. non si configura per la semplice critica alla valutazione delle prove, ma solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova rispetto ai fatti costitutivi ed alle eccezioni.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile, salvo i limiti propri del sindacato di legittimità.
- Non integra violazione dell’art. 115 c.p.c. il mero dissenso sulla forza persuasiva attribuita dal giudice alle prove acquisite; la censura è ammissibile solo se la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o su una espressa disapplicazione della regola processuale.
- Quando non sia provato un accordo tra professionista e cliente sulla misura del compenso, il giudice può fare riferimento ai criteri legali previsti dall’art. 2233 c.c.
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