Sentenza n. 4686/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sez. Lavoro, n. 47/2026, pubbl. il 16.1.2026, emessa nell’ambito del procedimento R.G.L. n. 1086/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 47/2026, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per la Carta elettronica docente relativa all'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 47 del 16 gennaio 2026. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto a fruire, per l'anno scolastico 2024/2025, del beneficio di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero a rendere disponibile l'importo, oltre agli interessi legali e all'eventuale differenziale rispetto alla rivalutazione. Dopo la proposizione e il deposito del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme dovute. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha eseguito tardivamente il giudicato e la ricorrente ha così conseguito il bene della vita richiesto. Ha condannato il Ministero alle spese in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento è intervenuto solo dopo l'avvio del giudizio. Considerata la riferibilità della pretesa a un solo anno scolastico e la natura seriale e standardizzata del contenzioso, ha liquidato le spese in 400 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio -Sez. Lavoro, n. 47 del 16.1.2026, emessa nell’ambito del procedimento R.G.L. n. 1086/2025, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio finanziario dell’importo di euro 500,00 annui consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2024/2025, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente l’importo complessivo di euro 500,00 secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, nonché l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi;
Il ricorso per ottemperanza è proposto per ottenere l'attuazione del comando contenuto nella sentenza del giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito del beneficio economico e dei relativi accessori.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto, in ragione di quanto dichiarato dalla ricorrente, che deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso;
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, in corso di giudizio, il ricorrente consegue il bene della vita cui era diretto il ricorso.
art. 1, comma 122, legge n. 107/2015
Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio -Sez. Lavoro, n. 47 del 16.1.2026, emessa nell’ambito del procedimento R.G.L. n. 1086/2025, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio finanziario dell’importo di euro 500,00 annui consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2024/2025, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente l’importo complessivo di euro 500,00 secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, nonché l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi;
La disposizione è richiamata quale disciplina delle modalità di messa a disposizione del beneficio della Carta elettronica docente riconosciuto dal giudicato.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio -Sez. Lavoro, n. 47 del 16.1.2026, emessa nell’ambito del procedimento R.G.L. n. 1086/2025, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio finanziario dell’importo di euro 500,00 annui consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2024/2025, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente l’importo complessivo di euro 500,00 secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, nonché l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi;
Il decreto è richiamato quale fonte delle modalità di erogazione del beneficio della Carta elettronica docente disposto dal giudicato.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue tardivamente il giudicato e il ricorrente consegue il bene della vita richiesto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Se l'amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese di un contenzioso seriale e standardizzato, il giudice può tenere conto della limitata estensione della pretesa e della ripetitività dell'attività difensiva.
Come è indicizzato
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