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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3365/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dal difensore di fiducia per la condanna pronunciata in primo grado (17/01/2023) per il reato ex art. 385 c.p. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'atto d'impugnazione non superasse il vaglio di ammissibilità perché privo, a pena di inammissibilità, della "dichiarazione o della elezione di domicilio" dell'imputato e del "specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza", come previsto dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e sollevato questioni di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., sostenendo tra l'altro che le nuove norme: limiterebbero il diritto di difesa e di accesso alla impugnazione; creerebbero disparità di trattamento rispetto alla pubblica accusa e alla parte civile; introdurrebbero un onere di allegazione irragionevole; e sarebbero applicate in modo retroattivo e parziale per effetto dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile (in quanto mirava a censurare norme dichiarate applicate dal giudice di merito e poteva teoricamente produrre effetto favorevole) ma lo ha rigettato nel merito come manifestamente infondato. La Corte ha confermato la legittimità dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. (introdotti dal d.lgs. n.150/2022), osservando che tali disposizioni disciplinano le modalità di esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore e non incidono sul diritto personale dell'imputato ad impugnare. Ha richiamato l'obiettivo legislativo di ridurre il rischio di nullità delle notificazioni e di garantire che l'imputato sia effettivamente informato dello svolgimento del grado di impugnazione. La Cassazione ha inoltre ricordato la compensazione operata dalla riforma (art. 585, comma 1-bis) che concede un aumento di quindici giorni dei termini per consentire al difensore di acquisire i documenti richiesti. Infine la Corte ha ritenuto irrilevanti per il caso concreto le contestazioni relative alla disparità con la parte civile e ai profili transitori richiamati dalla difesa, dato che l'appello era stato proposto dal difensore di fiducia senza gli allegati prescritti; per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata sostanzialmente confermata e il ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater (introdotti dal d.lgs. n.150/2022)

    1-ter: "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"; 1-quater: "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato"

    La Corte interpreta tali commi come requisiti formali che regolano l'esercizio, da parte del difensore, della facoltà di impugnazione per i procedimenti con imputato giudicato in assenza; servono a tutelare la validità delle notificazioni e il diritto dell'imputato a essere effettivamente informato del grado di impugnazione, senza intaccare il diritto personale dell'imputato ad impugnare.

  • art. 585 cod. proc. pen., comma 1-bis

    "I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni"

    Prevede un'estensione temporale (15 giorni) dei termini per proporre impugnazione per consentire al difensore di recuperare la documentazione necessaria ai sensi dei nuovi commi dell'art. 581; è visto come bilanciamento della nuova onerosità formale.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022

    Norma transitoria che dispone l'applicabilità delle nuove regole (art. 581 commi 1-ter e 1-quater) alle sole impugnazioni proposte contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; la Corte la ritiene ragionevole per una graduale applicazione della riforma.

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Disciplina la titolarità dell'impugnazione e la possibilità che il difensore proponga impugnazione al momento del deposito del provvedimento o sia nominato a tal fine; la Corte richiama il principio della unicità del diritto di impugnazione (titolarità personale dell'imputato) e la natura 'accessoria' della facoltà del difensore.

  • art. 175, comma 2 (e riferimenti alla restituzione nel termine)

    Norma che consente la restituzione nel termine per proporre impugnazione all'imputato che abbia avuto effettiva conoscenza del processo: la Corte usa i principi sottesi a questa disposizione per distinguere i casi in cui l'impugnazione del difensore esaurisca o meno il potere dell'imputato.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Regola i presupposti del giudizio in assenza (ora giudizio in assenza invece di contumacia): il giudice può procedere in assenza solo se ha acquisito la certezza che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo; da ciò la Corte desume la ragionevolezza di limitare l'impugnazione del difensore quando l'imputato ha volontariamente accettato l'assenza.

  • art. 99 cod. proc. pen.

    Principio che la legge processuale stabilisce quali facoltà del processo competono al difensore; la Corte lo usa per sostenere che il legislatore può disciplinare i limiti dell'esercizio da parte del difensore.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che distingue titolarità dell'impugnazione dalla modalità di proposizione (es.: sottoscrizione di difensori iscritti all'albo speciale per ricorso per cassazione); la Corte ricorda che la modalità non equivale a perdita della titolarità personale dell'imputato.

  • Costituzione: artt. 24, 27, 111

    Le censure di violazione costituzionale (diritto alla difesa, presunzione di non colpevolezza, diritto ad impugnare) sono state ritenute non fondate: le nuove norme non ledono questi diritti perché non impediscono all'imputato di esercitare personalmente il diritto di impugnazione, bensì regolano l'esercizio concorrenziale del difensore.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato giudicato in assenza, l'atto d'impugnazione proposto dal difensore deve, a pena di inammissibilità, contenere il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio; l'omissione può comportare inammissibilità dell'appello.
  • I nuovi obblighi formali (art. 581, commi 1-ter e 1-quater) si applicano alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 e sono finalizzati a tutelare la regolarità delle notificazioni e il diritto dell'imputato a venire effettivamente informato del giudizio di impugnazione.
  • Tali obblighi regolano l'esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore e non incidono direttamente sul diritto personale dell'imputato ad impugnare: l'imputato può sempre impugnare personalmente o fornire il mandato richiesto.
  • La riforma compensa gli oneri introdotti a carico del difensore prevedendo un aumento di 15 giorni dei termini per impugnare (art. 585, comma 1-bis) per agevolare l'acquisizione del mandato e delle dichiarazioni necessarie.
  • Non vanno confuse le posizioni della parte civile/procuratore speciale (che agisce su procura speciale) e del difensore dell'imputato: la prima esercita un potere processuale autonomo mentre il potere del difensore dell'imputato è accessorio e soggetto alla titolarità personale dell'imputato.
  • Se l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del processo, persistono rimedi (restituzione in termine, art. 175 e correlati) che consentono di proteggere il diritto di difesa anche dopo conseguenze dettate da questioni formali.
  • Nel dubbio, prima di proporre un'impugnazione avverso una sentenza pronunciata in assenza dell'imputato, il difensore dovrebbe ottenere e allegare espressamente il mandato ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio rilasciati dopo la sentenza, o far valutare la possibilità che sia l'imputato a proporre personalmente il gravame.

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