Cassazione Penale, Ordinanza n. 07407/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero di merito e mirassero a sollecitare una lettura alternativa di elementi di fatto già valutati dal giudice dell'esecuzione in modo non manifestamente illogico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra reati già definiti con due sentenze irrevocabili di condanna. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione rilevando, oltre all'omogeneità dei reati, la mancanza di una contiguità cronologica e l'assenza di elementi significativi da cui desumere una preordinazione delittuosa. Nel ricorso si è sostenuto, invece, che i fatti fossero stati commessi in un arco temporale circoscritto di sei mesi e in territori contigui, chiedendo sostanzialmente una diversa lettura degli elementi fattuali già esaminati dal giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato implicitamente per la disciplina della continuazione tra reati; l'applicazione presuppone un collegamento tra i fatti che deve emergere da elementi concreti, non da mera omogeneità dei reati.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati richiede la verifica di elementi concreti di collegamento tra i fatti, non essendo sufficiente la sola omogeneità delle fattispecie.
- La contiguità cronologica dei reati è un indice rilevante, ma la sua assenza può legittimare il rigetto dell'istanza quando non siano comunque presenti ulteriori elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso.
- In cassazione, non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera diversa valutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice di merito o dell'esecuzione, se la motivazione impugnata non è manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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