Cassazione Penale, Sentenza n. 28034/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per detenzione di hashish (grammi 118,79) con tre motivi: 1) vizio di motivazione per aver richiamato per relationem la sentenza di primo grado senza confronto con i motivi di appello; 2) vizio di motivazione e di diritto circa la ritenuta finalità di detenzione non meramente personale e mancata valutazione della qualità di assuntore; 3) vizio di motivazione per il diniego del riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e sul trattamento sanzionatorio/attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato la condanna di primo grado (2 anni di reclusione e C 5.164,00 di multa). Sul primo motivo la Corte ha ammesso la legittimità della motivazione per relationem quando sentenza di primo e secondo grado condividono l'analisi probatoria e nella sentenza d'appello sia presente un nucleo essenziale di argomentazione: nel caso concreto i giudici d'appello hanno fatto proprie le valutazioni del primo grado e hanno fornito una motivazione sintetica ma congrua. Quanto alla finalità di detenzione non esclusivamente personale, la Corte ha ritenuto assolto l'onere probatorio dell'accusa in base al peso complessivo (118,79 g, corrispondente a circa 750 dosi), al rinvenimento di materiale per il confezionamento e di parte di stupefacente già confezionato (4 involucri), nonché alla mancanza di documentazione a favore della qualità di assuntore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto specifico con la decisione impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e privo di specifiche censure: il giudice di primo grado aveva già riconosciuto le attenuanti equivalenti alla recidiva e la pena era nel minimo edittale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
Norma applicata per la contestazione della detenzione di sostanze stupefacenti: la condanna è stata confermata in relazione al possesso di hashish del peso indicato.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Richiamata in relazione alla possibilità di riconoscimento del 'fatto di lieve entità'; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di specifico confronto con la decisione impugnata, perciò non accolta.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio in ordine alla prova della finalità di detenzione per uso anche di terzi; la Corte ha confermato l'uso dei criteri consolidati (dato ponderale, materiale da confezionamento, dosi già confezionate) per inferire la finalità non esclusivamente personale.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e
Richiamato implicitamente in tema di sindacabilità del vizio di motivazione in appello: la Corte ha precisato quando è configurabile il vizio per omessa o insufficiente risposta alle censure e ha ritenuto che nel caso non ricorresse tale vizio.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è lecita quando esiste un nucleo argomentativo nell'impugnata e le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi probatoria; l'appello deve però contenere censure specifiche e rilevanti perché il giudice d'appello sia tenuto a una motivazione autonoma estesa.
- L'onere di provare la finalità di detenzione non esclusivamente personale grava sull'accusa: elementi tipici che possono fondare tale convincimento sono il peso complessivo dello stupefacente (numero di dosi potenziali), il rinvenimento di materiale per il confezionamento e la presenza di dosi già confezionate; l'assenza di documentazione che attesti la qualità di assuntore indebolisce la tesi difensiva.
- Censure generiche o prive di un concreto confronto con la decisione impugnata sono inammissibili o infondate: il ricorrente deve motivare specificamente in che punto la decisione sarebbe errata.
- Per ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5), è necessario fornire elementi concreti e affrontare puntualmente i rilievi del giudice; la semplice invocazione della norma senza un confronto probatorio non è sufficiente.
- In fase di impugnazione, riproporre fatti o argomentazioni già adeguatamente esaminati dal primo giudice, senza nuovi elementi o critiche specifiche, espone al rischio che il giudice d'appello si limiti a richiamare la motivazione di primo grado.
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