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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 15294 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva ritenuto legittima la ripresa a tassazione, ai fini IRPEG e IRAP per il 2001, di Euro 232.405,04 contabilizzati come sopravvenienza passiva derivante dalla mancata vendita di un'imbarcazione alla società T. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'inerenza e la deducibilità del costo ai sensi dell'art. 75, comma 5, del TUIR, vizi nella valutazione delle prove, insufficiente motivazione, violazione delle norme sulla transazione e omessa pronuncia su una richiesta relativa alle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi, principalmente perché i quesiti di diritto e le censure motivazionali non rispettavano i requisiti dell'art. 366-bis c.p.c. e tendevano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il sesto motivo, relativo alla mancata disapplicazione o riduzione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, è stato ritenuto ammissibile ma infondato: tale richiesta deve essere formulata dal contribuente nei modi e nei termini previsti, normalmente già nel ricorso introduttivo. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 75, comma 5, TUIR, vecchia numerazione, oggi art. 109

    La contribuente invocava la deducibilità del costo per connessione con l'attività d'impresa. La Corte non ha però esaminato nel merito la questione, poiché il motivo è stato ritenuto inammissibile per carenze nella formulazione del quesito di diritto.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono contenere quesiti di diritto specifici e idonei a individuare l'errore giuridico e la regola applicabile; per i vizi motivazionali devono indicare chiaramente il fatto controverso e le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le norme riguardano la valutazione delle prove da parte del giudice. La Corte ha escluso che il ricorso potesse trasformarsi in una richiesta di rivalutazione complessiva delle risultanze processuali e dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

  • Artt. 1965 e 1967 c.c.

    Le norme disciplinano la transazione e la relativa prova scritta. Le censure fondate su tali disposizioni sono state dichiarate inammissibili per difetto dei requisiti processuali del ricorso per cassazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni sottoposte dalle parti. In caso di omessa pronuncia, il quesito deve indicare con precisione la specifica questione non esaminata; una formulazione generica non è sufficiente.

  • Art. 8, D.Lgs. n. 546/1992

    Consente la disapplicazione delle sanzioni tributarie in presenza di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, purché la relativa richiesta sia proposta tempestivamente.

  • Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

    Prevede l'esclusione della responsabilità sanzionatoria quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma tributaria, secondo i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.

  • Art. 10, comma 3, legge n. 212/2000

    Riconosce rilievo all'incertezza normativa oggettiva nei rapporti tributari, ma la relativa tutela deve essere richiesta dal contribuente nei tempi e nelle forme processuali appropriate.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre la propria ricostruzione dei fatti o chiedere una nuova valutazione dei documenti: occorre indicare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale conforme ai requisiti processuali applicabili.
  • I quesiti di diritto devono essere concreti, autosufficienti e riferiti alla fattispecie esaminata, ma formulati in modo da consentire l'enunciazione di una regola applicabile anche a casi analoghi.
  • La deducibilità di un costo richiede una chiara dimostrazione del suo collegamento con l'attività d'impresa; la documentazione contrattuale e contabile deve rendere coerente e verificabile tale collegamento.
  • La mancata pronuncia su una domanda o eccezione deve essere denunciata indicando esattamente quale questione sia stata ignorata; non basta richiamare in astratto il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La richiesta di disapplicazione o riduzione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa deve essere formulata tempestivamente, di regola già nel ricorso introduttivo, e non può essere introdotta per la prima volta in una fase successiva.
  • La Corte di cassazione, salvo specifici vizi giuridici o motivazionali, non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito riguardo a fatti, documenti e prove.

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